In data 11 aprile 2022 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la comunicazione “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con al COVID-19 e al PNRR” (documento integrale).

Tale comunicazione segue le precedenti del 16 aprile 2020 e dell’11 febbraio 2021 con cui l’UIF ha fornito indicazioni sui rischi emergenti in seguito ai tentativi della criminalità di sfruttare a proprio vantaggio l’emergenza sanitaria e le iniziative poste in essere per favorire la ripresa economica. In particolare, i rischi che erano stati individuati riguardano il riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell’esecuzione di specifici interventi e la possibilità di cedere i relativi crediti d’imposta.

L’allegato 1 alla presente Comunicazione, pertanto, fornisce ulteriori aggiornamenti e specificazioni sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali. Gli aspetti su cui l’UIF chiede di prestare particolare attenzione sono:

– l’incoerenza tra il profilo del titolare dei crediti d’imposta (in particolare se si tratta di impresa incaricata delle forniture o dei lavori connessi al beneficio fiscale) e l’entità e la tipologia dei crediti stessi;

– gli elementi conoscitivi acquisiti sul cliente, specie se nuovo;

– la presenza di soggetti privi di strutture organizzative funzionali allo svolgimento di un’attività economica effettiva (es. con caratteristiche non adeguate, soggetti neocostituiti o da poco attivi nei settori che prevedono l’attribuzione di benefici fiscali);

– esponenti di imprese con un dubbio profilo reputazionale o professionale (es. precedenti penali connessi perlopiù a reati fiscali o di criminalità organizzata, gravati da eventi pregiudizievoli quali protesti o fallimenti, meri prestanome);

– assenza o incoerenza del corredo informativo che legittimerebbe l’ammissione al beneficio fiscale (es. fatture o altra documentazione giustificativa non riconciliabile con i relativi pagamenti);

– assenza di movimentazione finanziaria correlabile all’esecuzione di lavori o forniture;

– l’impiego del corrispettivo ricevuto per la cessione di crediti fiscali, per esempio, in prelievi di contante di importo complessivo rilevante o comunque ingiustificato.

L’UIF consiglia di considerare anche i casi in cui il soggetto obbligato non è parte contrattuale nelle cessioni di crediti fiscali, ma queste vengano all’attenzione in occasione della valutazione dell’operatività dei clienti non tenuti all’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Inoltre, si segnala che è presente anche l’allegato 2 alla presente Comunicazione fornisce indicazioni funzionali a valorizzare il sistema antiriciclaggio in particolare nel comparto pubblico in ragione del ruolo di primo piano che questo ha nella delicata fase di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (cd. PNRR).

Si precisa che gli elementi informativi riportati nella presente Comunicazione hanno natura esemplificativa, pertanto, gli operatori dovranno valutare con la massima attenzione anche ulteriori comportamenti a rischio. Da ultimo si evidenzia che al fine di compilare la segnalazione dovrà essere espressamente richiamata nei campi descrittivi la connessione con l’emergenza Covid-19 (e in particolare con le cessioni di crediti fiscali) o con la gestione del PNRR.