In data 8 luglio 2026 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 il Decreto Legislativo 10 giugno 2026, n. 122 (Documento Integrale), recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) 2024/1640, parte del nuovo pacchetto europeo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il provvedimento interviene in modo significativo sul D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Decreto Antiriciclaggio), ridefinendo la disciplina relativa all’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva contenute nel Registro delle imprese.

La riforma modifica l’articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007, mantenendo l’obbligo di comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva da parte delle imprese e degli altri soggetti obbligati, ma riscrivendo integralmente la disciplina dell’accesso ai dati.

Contestualmente vengono introdotti i nuovi articoli 21-bis, 21-ter, 21-quater, 21-quinquies, 21-sexies e 21-septies, che disciplinano in maniera organica:

– i soggetti legittimati ad accedere alle informazioni sulla titolarità effettiva;

– le modalità di accesso al Registro;

– le misure di tutela dei dati personali;

– le procedure di consultazione, conservazione e tracciabilità degli accessi;

– gli obblighi di aggiornamento delle informazioni.

Il nuovo impianto normativo introduce inoltre un sistema di accesso graduato, in linea con la direttiva (UE) 2024/1640 e con la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 22 novembre 2022 (cause riunite C-37/20 e C-601/20), che aveva ritenuto incompatibile con i diritti fondamentali la libera consultazione da parte del pubblico delle informazioni sulla titolarità effettiva.

In particolare:

– le autorità competenti (tra cui Ministero dell’Economia e delle Finanze, UIF, Guardia di Finanza, Direzione Investigativa Antimafia e Autorità di vigilanza) continuano ad accedere alle informazioni in modo immediato, diretto, non filtrato e senza preventiva comunicazione al soggetto interessato;

– gli altri soggetti obbligati ai fini della normativa antiriciclaggio possono accedere alle informazioni nei limiti necessari all’adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela;

– l’accesso da parte di ulteriori soggetti è subordinato alle condizioni previste dal nuovo sistema delineato dal decreto, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità.

Il decreto interviene inoltre sul D.M. 11 marzo 2022, n. 55, eliminando ogni riferimento all’accesso indiscriminato del pubblico alle informazioni contenute nel Registro dei titolari effettivi e adeguando la normativa nazionale al nuovo quadro europeo.

Il Decreto Legislativo n. 122/2026 entra in vigore il 23 luglio 2026.