In data 27 maggio Banca d’Italia ha posto in consultazione gli schemi di modifica della regolamentazione secondaria di propria competenza derivante dal recepimento della Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD2) e dall’attuazione di alcune novità contenute nel decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 (documento integrale).
A livello europeo la Direttiva (UE) 2024/927 (AIFMD2), che ha modificato le direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE (UCITSD), è stata recepita dal d.lgs. 13 marzo 2026, n. 39, recante le disposizioni di modifica del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/03/2026.
A livello nazionale il decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47 ha dato attuazione della delega di cui all’articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21 (Legge Capitali), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14/04/2026.
In questo ambito si inseriscono le modifiche proposte da Banca d’Italia alla seguente regolamentazione secondaria applicabile principalmente alle SGR:
– Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 (documento integrale);
– Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis) del TUF del 5 dicembre 2019 (documento integrale);
– Provvedimento del 29 luglio 2009 in materia di trasparenza e Provvedimento del 18 giugno 2009 sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari (documento integrale).
Le osservazioni e commenti delle SGR, banche, associazioni di categoria e ogni altro soggetto o organizzazione che possa avere interesse devono essere trasmessi entro 45 giorni dalla pubblicazione, ossia entro il giorno 11 luglio 2026.
La Banca d’Italia analizzerà le osservazioni e i commenti ricevuti nel corso della consultazione e pubblicherà il testo finale delle disposizioni, accompagnato dal “resoconto della consultazione”.
Il Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio del 19 gennaio 2015 è stato modificato sui seguenti aspetti:
– Attività esercitabili
– Regime dei gestori di FIA che investono in credito
– Strumenti di gestione della liquidità
– Operatività dei depositari a livello transfrontaliero
– Disciplina dei GEFIA sotto soglia registrati
– Schema della Relazione sulla struttura organizzativa (RSO)
Il Regolamento di attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lett. b) e c-bis) del TUF del 5 dicembre 2019 (cd. Regolamento MiFID2) è stato modificato sui seguenti aspetti:
– Governo societario
– Regime delle delega (in passato definita “esternalizzazione”)
– Sistema ICT (allineamento alla DORA)
Si evidenzia che sono esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento MiFID2 i Gestori sotto soglia Registrati, che pertanto rimane applicabile esclusivamente ai Gestori Autorizzati.
Le Disposizioni di trasparenza in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari e le disposizioni sull’ABF sono state modificate per includere tra i destinatari anche i gestori di FIA italiani e di FIA UE che erogano crediti in Italia anche ai consumatori a valere sul proprio patrimonio

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