In data 4 agosto 2026 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, ha approvato il disegno di legge (DDL) di revisione organica del D.Lgs. 231/2001, che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti (Documento integrale).
Il DDL governativo al momento deve ancora iniziare l’iter parlamentare, che prevede la presentazione alle Camere, l’esame in Commissione, l’approvazione della prima Camera, l’esame e approvazione della seconda Camera, l’eventuale navetta, poi la promulgazione del Presidente della Repubblica ed infine la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e relativa entrata in vigore.
Per cui oggi siamo ancora al “punto zero” dell’iter parlamentare del DDL, che potrà essere modificato durante l’esame parlamentare.
Inoltre il DDL contiene anche una delega al Governo per intervenire successivamente, con decreto legislativo, sul sistema sanzionatorio e sul catalogo dei reati-presupposto. La delega dovrebbe essere esercitata entro otto mesi dall’entrata in vigore della futura legge.
Premesso quanto sopra di seguito si evidenziano le principali novità introdotte dal DDL:
– centralità della “colpa di organizzazione”: l’ente risponde quando vi sia un nesso di causalità tra il reato e una carenza organizzativa dell’ente.
– eliminazione dell’attuale differenza tra reati commessi da soggetti in posizione apicale e quelli commessi da dipendenti/sottoposti
– modelli conformi alle linee guida delle associazioni di categoria beneficiano di una presunzione di adeguatezza
– in materia di Sicurezza sul lavoro, i modelli basati sulle norme UNI ISO beneficiano di una presunzione di conformità
– per le PMI l’elaborazione di procedure semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione del modello è demandata a un decreto del Ministro della giustizia.
– per i reati colposi si introduce una presunzione di interesse o vantaggio dell’ente qualora dall’inosservanza delle disposizioni inerenti allo svolgimento dell’attività sia derivato, in misura apprezzabile, un risparmio di spesa o un incremento della produzione.
– ampliamento delle ipotesi di estinzione dell’illecito quando l’ente, dopo il reato, ripara il danno e corregge le proprie carenze organizzative; sono previste regole specifiche anche per reati ambientali e tributari

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