Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L458 del 22 dicembre 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l’informativa delle imprese di investimento (documento integrale).

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’art. 54, par. 1, Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR), le imprese di investimento segnalano alle autorità competenti le informazioni relative al livello e composizione dei fondi propri, ai requisiti di fondi propri, al calcolo dei requisiti di fondi propri, al livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’art. 12, par. 1, compresa la scomposizione del bilancio e delle entrate per servizio di investimento e fattore K applicabile, al rischio di concentrazione e ai requisiti di liquidità.

Pertanto, il presente regolamento di esecuzione individua le date di riferimento e d’invio, il formato e la frequenza delle segnalazioni.

In particolare, le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano le suddette informazioni con frequenza trimestrale nello stato in cui si trovano al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre, entro, rispettivamente, il 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio. I modelli da seguire per le segnalazioni sono individuati dall’allegato I conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II.

Con riferimento, invece, agli obblighi di segnalazione su base consolidata, il presente regolamento di esecuzione stabilisce che, in deroga all’art. 4 dello stesso, i soggetti che beneficiano dell’applicazione dell’art. 8, par.3, IFR segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui ai modelli dell’allegato VIII conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IX.

Le disposizioni poi si differenziano a seconda che si tratti anche di imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR conformemente all’art. 21, par.1, IFR, quelle che si avvalgono della deroga di cui all’art. 25, par. 4, IFR e quelle che si avvalgono della deroga di cui all’art. 25, par. 5, secondo comma, IFR. Queste infatti segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, secondo, rispettivamente, i modelli da C 18.00 a C 24.00, il modello C 34.02 e il modello C 25.00.

Per quanto riguarda, infine, le imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano le suddette informazioni con frequenza annuale nello stato in cui si trovano al 31 dicembre, entro l’11 febbraio. I modelli da seguire per le segnalazioni sono individuati dall’allegato III conformemente alle istruzioni di cui all’allegato IV. Si specifica che le imprese di investimento che beneficiano dell’esenzione ex art. 43, par. 1, secondo comma, IFR sono esentate dall’obbligo di presentare le informazioni specificate nel modello IF 09.01 di cui all’allegato III.

Da ultimo, si evidenzia che ai sensi dell’art. 10 del presente regolamento di esecuzione, le imprese di investimento devono pubblicare le informazioni sui fondi propri ex art. 49, par. 1, IFR utilizzando i modelli di cui all’allegato VI conformemente alle istruzioni di cui all’allegato VII.

Il regolamento è in vigore dall’11 gennaio 2022.