In data 18 ottobre 2021 sono state pubblicate le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’Unione Europea dei nuovi Orientamenti ESMA ed EBA sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (documento integrale).

I suddetti Orientamenti abrogano i precedenti orientamenti EBA sulla valutazione dell’idoneità dei membri dell’organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave (EBA/GL/2017/12), elaborati ai sensi della Direttiva 2013/36/UE (CRD IV) e della Direttiva 2014/65/UE (MiFID II), e intendono armonizzare le valutazioni di idoneità all’interno dei settori finanziari dell’UE, nonché garantire disposizioni di governance solide, in linea con la Direttiva (UE) 2019/878 sui requisiti di capitale (CRD V) e la Direttiva (UE) 2019/2034 sulle imprese di investimento (IFD).

Gli Orientamenti si applicano, in via generale, agli enti di cui all’art. 3, par. 1, punto 3), CRD IV, ossia un ente creditizio o un’impresa di investimento, tenuto conto anche dell’art. 3, par. 3 della stessa, nonché alle imprese di investimento di cui all’art. 4, par. 1, punto 1), MiFID II, ossia qualsiasi persona giuridica la cui occupazione o attività abituale consiste nel prestare uno o più servizi di investimento a terzi e/o nell’effettuare una o più attività di investimento a titolo professionale. Alcuni orientamenti sono invece diretti agli enti CRD o enti pertinenti come ivi definiti.

Gli Orientamenti in parola definiscono, tra le altre cose, i requisiti relativi all’idoneità dei membri dell’organo di gestione, con particolare riferimento alle nozioni di tempo sufficiente dedicato; onestà, integrità e indipendenza di spirito di un membro dell’organo di gestione; conoscenze, competenze ed esperienze collettive adeguate dell’organo di gestione; risorse umane e finanziarie adeguate destinate alla preparazione e alla formazione di tali membri.

Viene, inoltre, definita la nozione di “diversità”, di cui tenere conto per la selezione dei membri dell’organo di gestione, la quale dovrebbe riguardare almeno il percorso formativo e professionale, il genere, l’età e, in particolare per gli enti attivi a livello internazionale, provenienza geografica.

Vengono definiti altresì gli elementi in merito all’idoneità dei responsabili delle funzioni di controllo interno e del direttore finanziario, nel caso in cui non siano parte dell’organo di gestione e, qualora siano individuati nell’ambito di un approccio basato sul rischio da parte di tali enti, di altro personale che riveste ruoli chiave. Per quest’ultimo si intendono le persone che hanno un’influenza significativa sulla direzione dell’ente, ma che non sono membri dell’organo di amministrazione e non ricoprono il ruolo di amministratore delegato (es. responsabili delle funzioni di controllo interno e il direttore finanziario).

Ulteriori novità riguardano poi la valutazione dei requisiti di conoscenza, competenza ed esperienza  dei membri dell’organo di gestione che contribuiscono a identificare, gestire e mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, nonché l’adeguatezza dei membri di nuova nomina dell’organo di gestione con riferimento alle disposizioni della Direttiva 2014/59/UE (BRRD).

I nuovi Orientamenti si applicano a partire dal 31 dicembre 2021.

Le Autorità competenti devono comunicare all’EBA e all’ESMA, entro il 18 dicembre 2021, la propria conformità o intenzione a conformarsi agli orientamenti oppure indicare le ragioni della mancata conformità.