Con al nota n. 15 del 4 ottobre 2021 (documento integrale) Banca d’Italia ha comunicato di aver dato attuazione agli Orientamenti dell’Autorità bancaria europea (EBA/GL/2021/02) in materia di fattori di rischio per l’adeguata verifica della clientela (documento integrale).

Gli Orientamenti sono applicabili in Italia dal 26 ottobre 2021 nei confronti dei cd. “Destinatari” delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019, e in particolare nei confrontidi banche, SIM, SGR, SICAV e SICAF, IP, IMEL, Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, succursali in Italia di intermediari bancari e finanziari di Paesi terzi, soggetti eroganti microcredito, Poste Italiane S.p.A. per l’attività di bancoposta, Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., nonché banche, IP e IMEL UE tenuti a istituire un punto di contatto in Italia.

I presenti Orientamenti revisionano quelli emanati congiuntamente dalle Autorità di vigilanza europee (ESAs) nel 2017, recepiti in Italia con le Disposizioni della Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019.

Si evidenzia che queste ultime  restano integralmente in vigore nelle parti in cui danno attuazione ai nuovi Orientamenti (in particolare, il riferimento agli Orientamenti delle ESAs deve intendersi ora ai nuovi Orientamenti dell’EBA) e che le note 25 e 27 di cui, rispettivamente, agli Allegati 1 e 2 si intendono superate per effetto della generale applicabilità dei nuovi Orientamenti dell’EBA.

La revisione degli Orientamenti tiene conto delle modifiche intervenute in seguito all’approvazione della Direttiva UE 2018/843 (cd. V Direttiva antiriciclaggio) e, in particolare, alle modifiche alla disciplina dei rapporti e delle operazioni con paesi terzi ad alto rischio, nonché dei nuovi rischi derivanti da modalità operative innovative o dall’evoluzione del contesto di riferimento come, per esempio, la gestione di piattaforme di crowdfunding, l’utilizzo di tecnologie innovative per l’adeguata verifica e i rapporti con i Virtual Asset Service Providers (VASP).

Gli Orientamenti, inoltre, forniscono maggiori indicazioni agli intermediari sulle modalità con cui condurre la profilatura della clientela e l’autovalutazione dei rischi.

In merito a quest’ultimo punto, l’EBA richiede agli intermediari di tenere conto anche dei fattori di rischio settoriali, tra cui la gestione patrimoniale,  le imprese di investimento, le imprese di assicurazione vita, i fornitori di fondi di investimento, le attività di retail banking, gli emittenti di moneta elettronica e le piattaforme di crowdfunding regolamentate, previsti dal Titolo II degli Orientamenti stessi, i quali integrano le indicazioni generali del Titolo I.

In tal modo, Banca d’Italia specifica di aver dato attuazione all’indicazione contenuta nelle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni antiriciclaggio del 26 marzo 2019, secondo cui l’Autorità deve fornire indicazioni di maggiore dettaglio per la conduzione dell’esercizio di autovalutazione, in relazione a singole tipologie di intermediario.

Nei propri Orientamenti EBA precisa però che i fattori di rischio descritti in ciascun orientamento settoriale e gli esempi delle misure di adeguata verifica della clientela da applicare in funzione del rischio non hanno carattere esaustivo. È il destinatario a dover decidere quali siano le misure di adeguata verifica della clientela più appropriate, in linea con il livello e la tipologia di rischio di ML/TF che le stesse hanno individuato.