Il D.Lgs. 25 giugno 2026, n. 128 (attuativo della Legge Capitali n. 21/2024) ha segnato una profonda revisione del sistema sanzionatorio del TUF (documento integrale).
A tale riguardo, la riforma introduce e amplia, accanto alla procedura ordinaria, tre meccanismi volti a consentire la chiusura anticipata del procedimento sanzionatorio:
– Impegni (art. 196-ter TUF): entro 30 giorni dalla contestazione, è possibile proporre all’Autorità rimedi e interventi correttivi (es. la revisione delle procedure interne). Se ritenuti idonei, diventano obbligatori e determinano l’archiviazione del procedimento senza sanzioni.
– Applicazione concordata, cd. Settlement (art. 196-quater TUF): consente di negoziare l’entità della sanzione, ottenendo una riduzione fino a un quinto del massimo edittale e la possibilità di rateizzazione mensile da 3 a 30 rate.
– Pagamento in misura ridotta (art. 196-quinquies TUF): per un elenco tassativo di violazioni minori risulta possibile chiudere il procedimento versando il doppio del minimo edittale previsto entro 30 giorni, a condizione di non aver già fruito dell’istituto nei 12 mesi precedenti.
Inoltre, Banca d’Italia e Consob sanzioneranno solo le violazioni valutate come rilevanti, a cui si applica una sanzione pecuniaria minima superiore a euro 30.000.
Infine le Autorità potranno emanare un ordine di ripristino, definendo gli adempimenti necessari e il termine previsto per la loro esecuzione oppure rendere pubblica la violazione accertata indicando il soggetto responsabile.
Sul fronte giudiziale, la riforma unifica la competenza sui ricorsi contro i provvedimenti sanzionatori. Infatti l’impugnazione passa alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, con accentramento unico presso il TAR della Lombardia (sede di Milano), indipendentemente dal luogo in cui risiede l’intermediario sanzionato o da quello di commissione della violazione.
A completamento del quadro di tutela, il riformato art. 195 TUF introduce due garanzie:
– Favor rei e cumulo giuridico (art. 195.1 TUF): trova sempre applicazione la disciplina sopravvenuta più favorevole (salvo che il provvedimento sia già divenuto definitivo). Inoltre, in caso di più violazioni commesse con un’unica condotta, non si procede al cumulo delle relative sanzioni, ma trova applicazione quella riferita alla violazione più grave, aumentata fino al triplo.
– Coordinamento tra Autorità (art. 195.2 TUF): per le fattispecie di competenza concorrente le Autorità sono tenute a un flusso informativo reciproco, garantendo la proporzionalità del trattamento sanzionatorio. Quanto all’efficacia temporale, il decreto è entrato in vigore il 7 agosto 2026, fatti salvi i seguenti istituti la cui operatività è differita al nono mese (7 maggio 2027): la disciplina del procedimento sanzionatorio (artt. 194.1, 195, eccetto i commi 7 e 8, e 195.2 TUF), gli impegni (art. 196-ter TUF) e l’applicazione concordata (art. 196-quater TUF).
Nelle more dell’entrata in vigore, il decreto delega a Banca d’Italia e Consob l’emanazione dei regolamenti attuativi

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