Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L203 del 9 giugno 2021 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2021/923 (documento integrale) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono i criteri per definire le responsabilità manageriali, le funzioni di controllo, l’unità operativa/aziendale rilevante e l’impatto significativo sul profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale in questione, e i criteri per individuare i membri del personale o le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sul profilo di rischio dell’ente. Tale regolamento  integra la Direttiva 2013/36/UE in tema di accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (cd. CRD IV).

Il legislatore europeo parte dall’assunto che possono avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio di un ente non soltanto le attività professionali dei membri del personale di cui all’art. 92, par. 3, lett. a), b) e c), CRD IV, ma anche le attività professionali di altri membri del personale, con particolare riferimento a coloro aventi responsabilità manageriali per unità operative/aziendali rilevanti o per funzioni di controllo (tra cui le funzioni di risk management, compliance e internal audit), in quanto possono prendere decisioni strategiche o comunque fondamentali con un impatto sulle attività aziendali o sul quadro di controllo applicato.

Il presente regolamento, pertanto, individua i criteri per determinare se le attività professionali dei membri del personale hanno un impatto significativo sul profilo di rischio di un’unità operativa/aziendale rilevante. In particolare, nell’ambito delle politiche di remunerazione, gli enti applicano i criteri ex art. 3 del regolamento in discussione, tra cui il profilo di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante, la distribuzione del capitale interno per coprire la natura e il livello dei rischi ex art. 73, CRD IV e i limiti di rischio dell’unità operativa/aziendale rilevante.

I successivi artt. 5 (criteri qualitativi) e 6 (criteri quantitativi), invece, stabiliscono i criteri per identificare i membri del personale o le categorie di personale aventi un impatto sul profilo di rischio dell’ente.

Infine, l’art. 7 individua il calcolo della remunerazione complessiva media dei membri dell’organo di gestione e dell’alta dirigenza, e della remunerazione variabile attribuita.

Il presente regolamento è in vigore dal 14 giugno 2021 e si segnala che il regolamento delegato (UE) n. 604/2014 è abrogato.