Con il richiamo di attenzione n. 3/21 del 4 marzo 2021 sul tema “Obblighi informativi in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari” (documento integrale), Consob, ricordando l’applicabilità a partire dal 10 marzo 2021 del Regolamento (UE) 2019/2088  sulla disclosure in materia di sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (SFDR o Regolamento Disclosure) e quanto dichiarato congiuntamente dalle ESAs del 25 febbraio 2021, cui abbiamo accennato nel precedente articolo della presente Newsletter, ha evidenziato la necessità di integrare le comunicazioni periodiche trasmesse alla stessa Autorità ai sensi della Delibera n. 17297/2010 con l’illustrazione delle misure adottate e dei controlli svolti per conformarsi alle previsioni del SFDR.

Con particolare riferimento alla relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento (cd. Relazione sulla struttura organizzativa—RSO) redatta da SGR e SGA che svolgono servizi di investimento e/o commercializzano OICR propri o di terzi, Consob ha sottolineato che, oltre alla comunicazione periodica da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno, eventuali aggiornamenti rilevanti infrannuali sui processi aziendali devono essere illustrati attraverso l’invio di una specifica informativa, c.d. “ad evento”, nei termini previsti dalla citata Delibera n. 17297/2010.

Unitamente al richiamo di attenzione, Consob ha pubblicato anche una Q&A (documento integrale) relativa agli obblighi in materia di informativa precontrattuale sui prodotti conseguenti dall’applicazione del Regolamento Disclosure.

Nella sua risposta però l’Autorità prende in considerazione solo gli OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio) e gli IBIP (insurance-based investment products). In  particolare, se alla data del 10 marzo 2021 risultano esservi offerte aperte, la documentazione precontrattuale dovrà essere aggiornata al fine di includervi le informazioni previste dagli artt. 6, 7, comma 2, 8 e 9 del SFDR mentre se l’offerta sarà avviata a partire da tale data in poi, la documentazione informativa precontrattuale dovrà essere predisposta in conformità a tali previsioni.

Ad oggi sono esclusi gli OICR e IBIP ad offerta chiusa.