Con la comunicazione del 27 gennaio 2021 Banca d’Italia ha integrato le disposizioni del Provvedimento “Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari” aventi ad oggetto gli impatti del COVID-19 e delle misure a sostegno dell’economia ed emendamenti agli IAS/IFRS” (documento integrale).

Le integrazioni, elaborate in linea con i documenti pubblicati negli ultimi mesi dagli organismi regolamentari e di vigilanza europei e dagli standard setter volti a chiarire le modalità di applicazione degli IAS/IFRS nell’attuale contesto, richiamano l’informativa prevista dall’emendamento all’IFRS 16 in materia di concessioni sui canoni di locazione connesse con il COVID-19 e tengono conto anche delle nuove richieste informative previste dall’IFRS 7 in relazione alla riforma degli indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.

In particolare, la sezione 1. Informativa Covid-19 è suddivisa in tre sottosezioni a seconda che si tratti di integrazioni alle disposizioni sul bilancio degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB, dei Confidi e degli Istituti di pagamento, IMEL, SIM e SGR.

Tra le informazioni da fornire, è necessario descrivere i principali rischi e incertezze cui il soggetto vigilato è esposto per effetto del COVID-19 e delle connesse valutazioni effettuate dall’intermediario secondo quanto previsto dal principio contabile IAS 1, mentre con riferimento ai cambiamenti delle stime contabili legate al COVID-19, che hanno avuto un effetto significativo nell’esercizio o che si prevede abbiano un effetto negli esercizi futuri, vanno altresì fornite le informazioni necessarie a comprenderne la natura, nonché i relativi impatti in termini assoluti e relativi sulle principali voci di stato patrimoniale e conto economico.

Con riferimento all’emendamento del principio contabile IFRS 16 si segnala, invece, che in relazione ai contratti di leasing dovrà essere indicato se è stato applicato il practical expedient previsto dal Regolamento (UE) n. 1434/2020 a seguito di modifiche nella durata dei finanziamenti.

Le disposizioni si applicano a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2020, ad eccezione delle informazioni comparative riferite all’esercizio precedente e di quelle attinenti i write-off che andranno fornite a partire dai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.

Data la natura temporanea dell’emergenza e delle misure di sostegno, le integrazioni restano in vigore fino a diversa comunicazione dell’Autorità stessa.