In data 15 luglio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che introduce norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni delle direttive europee in tema di distribuzione transfrontaliera degli Organismi d’investimento collettivo (OICR).

Il documento adegua la normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/1160 (documento integrale) che modifica le direttive 2009/65/CE (cd. Direttiva UCITS IV) e 2011/61/UE (cd. Direttiva AIFM) per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e del regolamento (UE) 2019/1156 (documento integrale) per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014.

Vengono a tal fine integrati e corretti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 17 contenente, tra l’altro, le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli di un mercato regolamentato.

Dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri si apprende dell’introduzione della nozione di “pre-commercializzazione”, inserita dalla direttiva (UE) 2019/1160 UE all’articolo 4, paragrafo 1,  lettera (aea, Direttiva UCITS IV.

In particolare, la suddetta nozione considera “pre-commercializzazione” la fornitura di informazioni o comunicazioni, direttamente o indirettamente, su strategie o su idee di investimento da parte del GEFIA UE o per suo conto ai potenziali investitori professionali domiciliati o con la sede legale nell’Unione per sondarne l’interesse per un FIA o un comparto non ancora istituito o istituito ma non ancora notificato per la commercializzazione, nello Stato membro in cui i potenziali investitori sono domiciliati o hanno la sede legale. Lo stesso articolo specifica, inoltre, che la “pre-commercializzazione” non costituisce un’offerta o un collocamento nei confronti del potenziale investitore a investire nelle quote o azioni di quel FIA o comparto.