In data 15 dicembre 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 23 novembre 2020, n. 169 recante il “Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell’incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti” (documento integrale), il quale  delinea una completa e significativa riforma della disciplina al fine di allinearla ai più elevati standard europei.

Il decreto si applica agli esponenti delle banche italiane e alle società capogruppo di gruppi bancari e, con alcune eccezioni e specificazioni, ai responsabili delle principali funzioni aziendali delle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, agli esponenti degli intermediari finanziari, IMEL, IP, confidi ex art. 112 TUB e sistemi di garanzia dei depositanti ed introduce una differenziazione tra i requisiti, già caratterizzati da elementi di oggettività e tassatività, ed i criteri, i quali sono connotati da un margine di discrezionalità più ampio.

Ferma restando la possibilità per gli statuti di prevedere requisiti, criteri e limiti più restrittivi rispetto a quelli previsti dal decreto, ai requisiti di onorabilità e di competenza si aggiungono i criteri di correttezza e competenza e, inoltre, vengono introdotti nuovi profili di valutazione quali l’indipendenza di giudizio, l’adeguata composizione collettiva degli organi, la disponibilità di tempo e, per le banche di maggiori dimensioni, limiti al cumulo degli incarichi.

Gli standard di idoneità degli esponenti sono pertanto  rafforzati, ma è necessario comunque avere cura di bilanciare gli stessi sulla base della dimensione e complessità operativa dell’ente di riferimento, nel pieno rispetto del principio di proporzionalità.

La valutazione degli organi dell’idoneità degli esponenti e dei responsabili delle funzioni aziendali, nonché dell’adeguatezza della composizione collettiva dell’organo e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi deve essere descritta in modo puntuale e analitico nel verbale della riunione. In particolare, è importante che il verbale fornisca evidenza delle motivazioni in base alle quali è stato ritenuto idoneo l’esponente o il responsabile della funzione, nonché, nel caso in cui siano rilevanti eventuali difetti di idoneità, è necessario indicare nello stesso le misure specifiche adottate al fine di colmare tali difetti.

Il decreto è entrato in vigore il 30 dicembre 2020 e le relative disposizioni si applicano alle nomine successive a tale data.

A tal fine, si evidenzia che è considerata una “nuova nomina” il primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del decreto di esponenti in carica alla medesima data. A titolo esemplificativo, si riportano di seguito alcune ipotesi: nel caso in cui gli esponenti siano stati  nominati in sostituzione ex art. 2386 c.c. prima dell’entrata in vigore del decreto, l’eventuale conferma da parte dell’assemblea successiva a questa data equivale a nuova nomina, mentre, con particolare riferimento al collegio sindacale, le nuove disposizioni non si applicano in caso di subentro come sindaco effettivo ex art. 2401 c.c. del sindaco supplente nominato prima della data di entrata in vigore del decreto, diversamente è considerata come nuova nomina il primo rinnovo successivo all’entrata in vigore del decreto del sindaco effettivo subentrato nei termini anzidetti.