In data 26 marzo 2019, Banca d’Italia ha pubblicato le nuove Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (documento integrale).

Il termine generale entro cui i destinatari devono adeguarsi alle Disposizioni è fissato per il 1° giugno 2019, salvo che per determinati obblighi.

È infatti posticipata al 1° gennaio 2020 l’applicazione dei seguenti obblighi: i) l’obbligo per gli organi aziendali di definire e approvare una policy antiriciclaggio che indichi i motivi delle scelte in materia di assetti organizzativi, procedure e controlli interni, adeguata verifica e conservazione dei dati; ii) l’obbligo per i Gruppi di istituire un base informativa comune; iii) l’obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio.

Grazie alla pubblicazione del resoconto alla consultazione, alla quale anche Eddystone ha partecipato, sono molti i chiarimenti forniti (documento integrale).

Tra le principali precisazioni, viene specificato che la funzione antiriciclaggio deve svolgere un ruolo centrale nell’esercizio di autovalutazione. Alla stessa è attribuita la responsabilità di condurre tale esercizio, fatta salva la possibilità che questa possa avvalersi del contributo di altre funzioni aziendali.

In particolare, con riferimento all’esercizio di autovalutazione relativo al 2019, si segnala che i risultati devono essere trasmessi alla Banca d’Italia entro il 30 aprile 2020.

In merito, invece, alla collaborazione tra la funzione antiriciclaggio e la funzione di revisione interna, è negata la possibilità di una delega ex ante e generalizzata dei controlli in loco a quest’ultima, mentre è possibile chiedere alla stessa di valutare taluni aspetti nelle sue verifiche ispettive.

Inoltre, le disposizioni sono state modificate attribuendo alla funzione antiriciclaggio il compito, prima posto in capo al responsabile per la segnalazione di operazioni sospette (SOS), di controllare la congruità delle valutazioni effettuate dal personale preposto alla prima valutazione delle operazioni potenzialmente anomale.

Per quanto riguarda, poi, il responsabile SOS, è stato specificato che il potere di delega fa capo all’intermediario e non al legale rappresentante e che, pertanto, il suo conferimento è attribuito all’organo con funzione di supervisione strategica, sentito l’organo con funzione di controllo. Tale nuova procedura dovrà essere applicata alle deleghe conferite dopo l’entrata in vigore delle disposizioni, ossia decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In merito, invece, alla previsione che richiede al responsabile SOS di inoltrare segnalazioni alla UIF anche nel caso in cui non sono state preventivamente valutate da un responsabile di primo livello, è stato chiarito che un simile compito vuole assegnare un ruolo proattivo al responsabile SOS, nonché velocizzare il processo segnaletico, senza incidere sulla natura e sull’estensione degli obblighi posti dal decreto antiriciclaggio.

Infine, sempre in tema di segnalazione di operazioni sospette, Banca d’Italia ha precisato che tale processo non può essere esternalizzato, ad eccezione dell’ipotesi prevista dalle stesse Disposizioni con riferimento ai Gruppi di società.