Consob, il 28 febbraio 2019, ha pubblicato un richiamo di attenzione avente ad oggetto le “informazioni sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari” (documento integrale).

A tale riguardo, si ricorda che la nuova disciplina MiFID II richiede agli intermediari maggiore trasparenza informativa su costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari, al fine di consentire agli investitori una migliore valutazione degli investimenti e un confronto fra servizi e strumenti finanziari.

Il Regolamento delegato (UE) 2017/565, cui fa esplicito rinvio il Regolamento Intermediari,  prevede che le imprese di investimento forniscano ai clienti un\’illustrazione che mostri l\’effetto cumulativo dei costi sulla redditività che comporta la prestazione di servizi di investimento, con particolare riferimento all’effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditività dell\’investimento e ad eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi.

Le informazioni ex ante sui costi e gli oneri vanno rese in tempo utile prima della prestazione del servizio e di conseguenza, prima di commercializzare uno strumento finanziario, occorre effettuare, in assenza di costi puntualmente determinabili, almeno stime ragionevoli e sufficientemente accurate da rappresentare ex ante al cliente nei termini richiesti dalla normativa. Le Q&A dell’Esma, “Questions & Answers on MiFID II and MiFIR investor protection topics” del 16/12/2016, inoltre, avevano specificato che se l’intermediario distributore ritiene di non essere in grado di ottenere informazioni sufficienti sui prodotti offerti, dovrebbe, nell’ambito delle proprie scelte di product governance, evitare di inserirli nella propria gamma prodotti.

Le informazioni sui costi e gli oneri vanno altresì rendicontate ex post su base periodica almeno annuale.

Consob richiede, quindi, agli intermediari di illustrare i presidi adottati per la trasparenza ex ante ed ex post, aggregata e disaggregata, sui costi e gli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori e agli strumenti finanziari nella prossima “Relazione sui servizi” da trasmettere alla stessa Autorità entro il 31 marzo p.v.. Inoltre, prevede, che la funzione di Compliance effettui dei controlli sui suddetti presidi adottati dagli intermediari. Gli esiti di tale verifica dovranno essere inseriti nella relazione annuale, accompagnata dalle osservazioni e determinazioni degli organi aziendali.