In data 21 dicembre 2018 Banca d’Italia, CONSOB e IVASS, d’intesa con l’AGCM, hanno pubblicato una comunicazione con cui aggiornano i Criteri per l\’applicazione del divieto di assumere cariche in intermediari in concorrenza tra loro nel settore finanziario, meglio noto come divieto di “interlocking” (documento integrale).

Si ricorda che il divieto di assumere o esercitare cariche tra imprese o gruppi di imprese concorrenti operanti nei mercati del credito, assicurativo o finanziario è stato introdotto dall’art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, ossia il D.L. “Salva Italia” e si applica a tutti i soggetti la cui attività è sottoposta ad autorizzazione e vigilanza ai sensi del TUB, del TUF e del codice delle assicurazioni o di normative speciali che fanno rinvio a queste discipline, tra cui banche, compagnie di assicurazione e riassicurazione, SIM, SGR, SICAV, intermediari finanziari ex Titolo V del TUB , istituti di pagamento, IMEL.

Successivamente, per garantire un’uniforme applicazione del divieto, le Autorità di Vigilanza hanno pubblicato nel 2012 alcuni Criteri applicativi e la presente comunicazione di aggiornamento riguarda, in particolare, la soglia di rilevanza dimensionale utilizzata per individuare le imprese interessate dal divieto di interlocking prevista dal paragrafo 3.1.2 , lett. B) dei Criteri.

Secondo i Criteri del 2012, il divieto di interlocking operava nei casi di intrecci di cariche tra imprese di dimensioni potenzialmente in grado di assumere rilievo sotto il profilo della tutela della concorrenza. Nello specifico, era fatto esplicito riferimento al caso in cui anche solo un’impresa avesse presentato un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, di almeno 47 milioni di euro.

Tale soglia e il relativo metodo di calcolo sono individuate mediante rinvio all’art. 16 della legge n. 287/90 (c.d. l. “antitrust”) per la valutazione delle operazioni di concentrazione tra imprese a fini antitrust, con riferimento al fatturato totale realizzato dall’impresa (o gruppo di imprese) di cui è prevista l’acquisizione.

Inoltre, è stabilito che gli aggiornamenti periodici della suddetta soglia prevista dalla legge 287/90 si estendono automaticamente anche ai fini dell’applicazione del divieto di interlocking.

L’aggiornamento dei Criteri si è reso, pertanto, necessario alla luce delle modifiche intervenute al citato art. 16 della legge antitrust ad opera della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), con la quale si fa riferimento non più al fatturato della sola impresa di cui è prevista l’acquisizione, bensì al “fatturato totale realizzato individualmente da almeno due delle imprese interessate”, ed è stata ridotta a 30 milioni di euro la soglia di materialità delle imprese singolarmente considerate.

Onde evitare incertezze applicative, con la presente comunicazione le Autorità hanno confermato il collegamento con la legge antitrust e modificato il paragrafo 3.1.2 , lett. B), dei Criteri applicativi, stabilendo che “il divieto di interlocking opera quando almeno due delle imprese (o    gruppi di imprese) in cui il soggetto detiene cariche presentano individualmente un fatturato totale, realizzato a livello nazionale dall’impresa o dal gruppo di appartenenza, superiore a  30 milioni di euro.”