Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 26 marzo 2024 è stata pubblicata la Direttiva (UE) 2024/927 (cd. AIFMD 2) (documento integrale), la quale modifica le direttive 2011/61/UE (AIFMD) e 2009/65/CE (UCITS) per quanto riguarda gli accordi di delega, la gestione del rischio di liquidità, le segnalazioni a fini di vigilanza, la fornitura dei servizi di custodia e di depositario e la concessione di prestiti da parte di fondi di investimento alternativi.

La AIFMD 2 intende armonizzare la disciplina dei fondi di investimento alternativi (FIA) e degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM).

Tra le novità, la AIFMD 2 dettaglia maggiormente le informazioni che i GEFIA devono includere nella domanda di autorizzazione ex art. 7 AIFMD, tra cui le informazioni sulle persone che conducono di fatto l’attività del GEFIA (es. descrizione del ruolo, del titolo e del livello di responsabilità, ammontare di tempo dedicato all’attività) e sulle modalità adottate per delegare e subdelegare a terzi le funzioni (es. descrizione dettagliata delle risorse umane e tecniche che il GEFIA utilizza per svolgere i compiti quotidiani di gestione del portafoglio o del rischio e monitorare l’attività delegata). Analogamente la AIFMD 2 allinea le informazioni da includere nelle domande di autorizzazione dei gestori di OICVM.

Altre novità riguardano l’introduzione di  norme volte ad armonizzare la disciplina dei FIA concedenti prestiti, ossia quelli la cui strategia di investimento consiste principalmente nel concedere prestiti oppure
i cui prestiti concessi hanno un valore nozionale che rappresenta almeno il 50 % del suo valore patrimoniale netto. In via generale, un FIA che concede prestiti  è di tipo chiuso, fatte salve alcune eccezioni (es. adozione di un sistema di gestione del rischio di liquidità compatibile con la strategia di investimento e la politica di rimborso del FIA). Si segnala poi l’introduzione di un limite dei prestiti concessi a ogni singolo mutuatario dal FIA pari al 20 % del suo capitale qualora il mutuatario sia un’impresa finanziaria, un FIA o un OICVM, nonché del divieto di concessione di prestiti a determinati soggetti (es. al GEFIA e al suo personale, al depositario del FIA).

In merito alla disciplina sulla delega di funzioni, la AIFMD 2 chiarisce che tali norme della AIFMD e UCITS si applicano a tutte le funzioni elencate nei rispettivi allegati I e II, nonché all’elenco dei servizi ausiliari (nei quali sono aggiunti l’amministrazione degli indici di riferimento e, per i GEFIA, le attività di gestione dei crediti). Inoltre, la AIFMD 2 precisa che non si applicano le disposizioni in materia di delega di funzioni nel caso in cui la commercializzazione di FIA o OICVM sia svolta da uno o più distributori che agiscono per proprio conto, a prescindere da eventuali accordi.

Con riferimento all’informativa agli investitori ex art. 23 AIFMD, la AIFMD 2 introduce ulteriori informazioni da fornire prima dell’investimento (es. denominazione del FIA, condizioni relative all’utilizzo degli strumenti di gestione della liquidità selezionati), nonché da comunicare periodicamente (es. composizione del portafoglio dei prestiti concessi).

Infine, ulteriori novità riguardano l’uso degli strumenti di gestione della liquidità e l’accesso ai servizi di depositario di FIA su base transfrontaliera.