In data 19 ottobre 2017 la Consob ha posto in pubblica consultazione il documento recante le “Modifiche al regolamento intermediari concernenti l’operatività in Italia delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche in recepimento della direttiva 2014/65/UE (MiFID II)” (documento integrale).

Le modifiche proposte si sono rese necessarie al fine di rendere le disposizioni conformi a quanto previsto dall’art. 28 del TUF relativamente all’ingresso in Italia delle imprese di Paesi terzi diverse dalle banche, nonché a quanto previsto dagli artt. 39 e seguenti della MiFID II e dal titolo VIII del MiFIR.

I principali interventi riguardano, innanzitutto, l’albo tenuto da Consob di cui agli artt. 4 e 5 del RI, nel quale, nella sezione dedicata alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche, sarà previsto un elenco dei soggetti autorizzati dalla Consob a operare in Italia (sia tramite succursali sia tramite libera prestazione di servizi). Inoltre verrà previsto un elenco per coloro che hanno già stabilito una succursale in un altro Stato membro e che, ai sensi dell’art. 47, par. 3, del MiFIR, ove il quadro normativo e di vigilanza del paese terzo sia stato riconosciuto come effettivamente equivalente ad opera della Commissione europea, possono prestare in Italia, in regime di libera prestazione, servizi e attività di investimento, nei confronti di controparti qualificate o clienti professionali di diritto. Tale prestazione potrà avvenire senza necessità di un’ulteriore autorizzazione da parte della Consob e senza sottostare alla vigilanza diretta della stessa per l’operatività svolta in Italia, previo espletamento della procedura di notifica prevista dall’art. 34 della MiFID II.

Per quanto riguarda, invece, il rilascio dell’autorizzazione a prestare servizi/attività di investimento, sia mediante succursale sia in regime di libera prestazione di servizi, la proposta di modifica all’art. 17 RI recepisce al comma 1-bis quanto disposto dall’art. 42 MiFID II sulla fattispecie della prestazione di servizi e attività di investimento su iniziativa esclusiva del cliente al dettaglio o professionale su richiesta, prevedendo, in tale ipotesi, il venir meno dell’obbligo della succursale.

Inoltre, con gli artt. 21-bis e 21-ter RI vengono introdotte procedure ad hoc, rispettivamente, per l’ipotesi della succursale di un’impresa di Paesi terzi autorizzata in Italia che intenda prestare servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in un altro Stato UE e della succursale di un’impresa di Paesi terzi autorizzata in un altro Stato Ue che intenda prestare servizi/attività di investimento in regime di libera prestazione dei servizi in Italia.

Entrambe le suddette ipotesi si riferiscono a servizi rivolti a controparti qualificate e a clienti professionali di diritto e prevedono la comunicazione preventiva a Consob, nonché la presenza della decisione di equivalenza  della Commissione europea sul quadro giuridico e di vigilanza del Paese terzo.

Infine, si segnala l’abrogazione delle disposizioni concernenti il contenuto della domanda di autorizzazione e l’individuazione della documentazione da allegare alla stessa, di cui ai precedenti artt. 17 e 18 del RI, in quanto è stato predisposto il nuovo allegato n. 1 al Regolamento Intermediari denominato “Domanda di autorizzazione e di estensione dell’autorizzazione alla prestazione in Italia da parte di imprese di Paesi terzi diverse dalle banche di servizi e attività di investimento”.