L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) in data 18 aprile 2016 ha pubblicato una comunicazione in cui ha posto l’accento sull’importanza, in un contesto di sensibile crescita della minaccia terroristica, di assicurare la capacità dei destinatari degli obblighi di cui al d.lgs. n. 231 del 2007 di rilevare elementi di sospetto riconducibili al suo finanziamento (documento integrale).

Nello specifico è richiamata una valutazione particolarmente attenta degli indicatori di anomalia emanati con riferimento alle diverse categorie di destinatari degli obblighi di segnalazione ai sensi dell’art. 41 del d.lgs. n. 231/2007 e, in particolare, di quelli contenuti nell’apposita sezione riguardante il finanziamento del terrorismo del Provvedimento adottato, su proposta della UIF, dal Governatore della Banca d’Italia in data 24 agosto 2010 (indicatori n. 20 e n. 21).

In particolare è richiesta la massima valorizzazione del patrimonio informativo tramite: – l’acquisizione di informazioni approfondite e aggiornate sul profilo soggettivo del cliente;

– l’attenta verifica della ricorrenza del medesimo o dei soggetti ad esso collegati nelle “liste” delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo;

– la sottoposizione di detti soggetti a indagini o processi penali per circostanze attinenti al terrorismo ovvero la riconducibilità degli stessi ad ambienti del radicalismo o estremismo;

– la consultazione ai predetti fini su base continuativa di fonti aperte e social media.

Inoltre occorre assicurare l’adeguamento delle procedure di selezione automatica delle operazioni anomale adottate ai sensi dell’art. 6 del citato Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia.

A tale riguardo occorre calibrare i parametri oggettivi in funzione del crescente rischio di finanziamento del terrorismo, avendo riguardo in particolare all’operatività in settori caratterizzati dalla presenza di clienti occasionali e a quella che transita su conti di corrispondenza o conti assimilabili.

I soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e con le modalità ritenute più idonee, dovranno sensibilizzare il personale e i collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni, diffondendo opportune indicazioni ai fini del contrasto del terrorismo.

Eventuali operazioni sospette riconducibili al finanziamento al terrorismo devono essere segnalate all’UIF tempestivamente.