In data 27 gennaio 2022 ESMA ha posto in pubblica consultazione la revisione delle sue linee guida in tema di valutazione di adeguatezza ai sensi della direttiva 2014/65/EU (cd. MiFID II) (documento integrale).

Tale documento propone modifiche alle linee guida emanate nel 2018.

La consultazione terminerà in data 27 aprile 2022.

Si ricorda che la valutazione di adeguatezza è uno dei requisiti più importanti per la protezione degli investitori nel quadro della MiFID II.

Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 2, della MiFID II e degli articoli 54 e 55, del Regolamento delegato UE 2017/565 (cd. Regolamento delegato MiFID II), quando viene fornito il servizio di consulenza in materia di investimenti o gestione di portafoglio, l’impresa di investimento deve ottenere le informazioni necessarie in merito alle conoscenze ed esperienze del cliente, o potenziale cliente, in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio, alla sua situazione finanziaria, tra cui la capacità di tale persona di sostenere perdite e ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio.

Si ricorda che il Regolamento Delegato UE 2021/1253, applicabile a decorrere dal 2 agosto 2022, ha modificato, tra l’altro, l’art. 54 del Regolamento delegato MiFID II includendo le preferenze di sostenibilità tra le informazioni necessarie per comprendere le caratteristiche essenziali dei clienti e disporre di una base ragionevole per determinare se la specifica operazione da raccomandare o realizzare nel quadro della prestazione del servizio di gestione del portafoglio.

Pertanto le modifiche alle linee guida riguardano in particolare le novità in tema di sostenibilità.

Tra le novità introdotte, gli orientamenti stabiliscono che le imprese devono aiutare i clienti a comprendere il concetto di “preferenze di sostenibilità” come definite dal nuovo n. 7, dell’art. 2 del Regolamento delegato MiFID II. Nel fare ciò, è necessario spiegare i termini e la distinzione tra i diversi elementi di tale definizione in modo chiaro, evitando il linguaggio tecnico.

Inoltre, le informazioni sulle preferenze di sostenibilità del cliente devono essere sufficientemente granulari per consentire una corrispondenza di tali preferenze con le caratteristiche di sostenibilità degli strumenti finanziari.

Gli orientamenti definiscono anche la metodologia con cui le imprese possono raccogliere le informazioni sulle preferenze di sostenibilità dei clienti. Secondo le linee guida, le imprese dovrebbero raccogliere informazioni sui gradi di aspettativa del cliente in materia di sostenibilità e valutare se tale grado di aspettativa  è relativo solo a una, a più o a tutti gli elementi.

Da ultimo, si evidenzia che anche in tal caso viene posta particolare attenzione alla formazione del personale che fornisce consulenza in materia di investimenti o informazioni ai clienti, anche quando fornisce il servizio di gestione del portafoglio. Le imprese infatti devono impartire al personale una formazione adeguata affinché questi abbiano conoscenze e  competenze adeguate anche per quanto riguarda i criteri delle preferenze di sostenibilità.