In data 26 agosto 2020 Banca d’Italia ha risposto (documento integrale) alla richiesta di chiarimenti circa l’ambito di applicazione della Parte VI “Disposizioni specifiche per particolari tipologie operative” delle proprie Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019, la quale trova applicazione quando un destinatario (cd. destinatario controparte) offre servizi e attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio per il tramite di un altro intermediario bancario o finanziario che opera nell’interesse di propri clienti (cd. intermediario committente).

In particolare, veniva chiesto all’Autorità se la suddetta disciplina trovasse applicazione nei confronti di tutti i servizi di investimento prestati da un destinatario controparte nei confronti di un intermediario committente che operi in nome proprio ma per conto di altri soggetti e se vi rientrassero anche i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini (RTO).

Banca d’Italia ha chiarito che l’intermediario committente assume la veste di cliente del destinatario controparte nel caso in cui operi per conto di propri clienti dei quali non spende il nome, mentre gli investitori sottostanti assumono la qualifica di titolari effettivi sub 1), ossia le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un’operazione. In tal caso, pertanto, al ricorrere di circostanze di basso rischio, il destinatario controparte può limitarsi ad acquisire i dati identificativi degli investitori sottostanti, senza assolvere agli altri obblighi di adeguata verifica.

L’Autorità precisa, inoltre, con riferimento ai servizi di esecuzione di ordini per conto della clientela e di RTO, che la relazione contrattuale intercorrente tra l’intermediario committente, il destinatario controparte e il cliente non configura un rapporto trilaterale, in quanto il committente non assolve ad una funzione di mera intermediazione rispetto al servizio prestato in via principale dal destinatario controparte al cliente, bensì si instaurano due rapporti autonomi: 1) il mandato conferito dal cliente all’intermediario committente; 2) il contratto quadro che regola i profili operativi tra gli intermediari.

Seguendo la suddetta ricostruzione, quindi, Banca d’Italia esclude che il destinatario controparte sia tenuto ad acquisire i dati identificativi degli investitori sottostanti nel caso in cui presti servizi di esecuzione di ordini e di RTO nei confronti di un intermediario che operi per conto dei propri clienti.

Pertanto, tenuto conto anche delle caratteristiche tecniche e dell’elevata automazione che connotano questi servizi che possono rendere complessa l’acquisizione dei dati identificativi relativi agli investitori sottostanti, secondo l’Autorità, colui che presta il servizio può limitarsi a svolgere l’adeguata verifica dell’intermediario committente e del relativo titolare effettivo sub 2), ossia la persona fisica cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari, nel caso in cui il cliente o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un’operazione siano entità diverse da una persona fisica.

Resta comunque fermo il dovere del destinatario controparte di assicurare un efficace mitigazione dei rischi ML/FT nel rapporto con l’intermediario committente.