Nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125, il quale modifica ed integra i decreti legislativi n. 90 e n. 92 del 2017, attuativi della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio) ed attua la direttiva (UE) 2018/843 (c.d. V Direttiva Antiriciclaggio), che modifica la precedente (documento integrale).

Sono diverse le novità introdotte dal D. Lgs. n. 125/2019 e le principali riguardano il novero dei destinatari della disciplina, il trattamento dei dati personali, la titolarità effettiva e l’adeguata verifica rafforzata.

Per quanto riguarda la platea dei soggetti destinatari, la stessa è stata ampliata e ricomprende ora i soggetti che commerciano in cose antiche/opere d’arte, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, le succursali insediate in Italia di agenti e broker avente sede legale in un altro Stato membro o Stato terzo e infine gli agenti in affari, nel caso in cui agiscano come intermediari nella locazione di un immobile con canone mensile pari o superiore a 10.000 euro.

Inoltre, in materia di privacy, il trattamento dei dati personali per finalità di antiriciclaggio è considerato di interesse pubblico: la legge antiriciclaggio prevale quindi rispetto alla normativa del trattamento dei dati personali, la quale prevede la liceità del trattamento dei dati personali a prescindere dal consenso dell’interessato in caso di finalità di pubblico interesse.

Ulteriori modifiche riguardano, poi, i criteri per la determinazione della titolarità effettiva dei clienti diversi dalle persone fisiche. Nei casi residuali, sono state inserite, infatti, le persone fisiche dotate di poteri di rappresentanza legale, oltre a quelli già previsti di direzione e amministrazione.

Infine, si segnala l’introduzione di misure rafforzate di adeguata verifica per le operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri oggetti di importanza archeologica, storica o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette. Si tratta di operazioni considerate ad alto rischio, per cui gli intermediari devono effettuare maggiori controlli.

Il presente provvedimento entrerà in vigore dal 10 novembre 2019.

Per maggiori informazioni si rinvia alla Scheda di approfondimento per gli abbonati: “Le principali novità introdotte dal d.lgs. 125/2019 di attuazione della V Direttiva Antiriciclaggio”.