In data 18 giugno 2019 sono state recepite le modifiche al provvedimento della Banca d’Italia “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti”, provvedimento della Banca d’Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni, in attuazione alla Direttiva 2014/92/UE, meglio nota come Payment Account Directive—PAD, e al capo II-ter, titolo VI, del TUB in materia di conti di pagamento offerti a o sottoscritti da consumatori  (documento integrale).

È noto lo scopo della PAD, la quale è volta ad aumentare la trasparenza e la comparabilità delle spese legate a un conto di pagamento, a facilitare il trasferimento dei servizi di pagamento connessi al conto, nonché a favorire l’inclusione finanziaria tramite l’offerta di un “conto di base”.

La pubblica consultazione sulle modifiche alle disposizioni di trasparenza, aperta dall’Autorità di vigilanza in data 27 dicembre 2018, è terminata lo scorso 25 febbraio.

In particolare, rispetto al documento posto in consultazione, Banca d’Italia ha deciso, in seguito alle osservazioni ricevute, di limitare gli interventi sulla documentazione precontrattuale e periodica già in essere, affiancando i nuovi documenti informativi richiesti dalla Direttiva, ossia il “Documento informativo sulle spese” (Fee Information Document—FID) e le comunicazioni periodiche relative al conto di pagamento tramite il “Riepilogo delle spese” (Statement of fees—SOF).

Nel dettaglio il FID dovrà essere configurato come un documento non personalizzato e distinto dal documento di sintesi, bensì sarà affiancato al foglio informativo previsto dall’Allegato 4A (“Prototipo di foglio informativo del conto corrente offerto a consumatori”). La stessa PAD, infatti, prevede che il FID sia fornito al consumatore in tempo utile prima della conclusione del contratto, nonché  pubblicato dall’intermediario sul proprio sito internet ed essere messo a disposizione dei non clienti.

Il documento di sintesi precontrattuale continuerà pertanto a riportare le stesse informazioni contenute nel foglio informativo, secondo quanto previsto nel contratto.

Si ricorda che l’applicazione del FID e del SOF è diretta ai soli conti di pagamento offerti a/sottoscritti da consumatori che consentono di svolgere le operazioni sia di versamento di fondi, sia di prelievo di contanti, sia di esecuzione e ricezione di operazioni di pagamento (es. bonifici).

Vengono quindi esclusi dall’obbligo di predisporre la suddetta documentazione, per quanto riguarda i soggetti, le altre categorie di clienti al dettaglio e, per quanto riguarda la tipologia di conti, i conti di pagamento che consentono solo l’esecuzione/ricezione di operazioni di pagamento, ma non il deposito o il prelievo di fondi ed i conti di pagamento che non consentono l’esecuzione di operazioni di pagamento, ma solo il deposito e/o il prelievo di fondi.

Infine, si segnalano le modifiche alle disposizioni di trasparenza e all’Allegato 4A in merito all’utilizzo nella documentazione di trasparenza della terminologia standardizzata europea con riferimento ai servizi più rappresentativi a livello nazionale connessi al conto di pagamento. Sul sito della Banca d’Italia è disponibile l’elenco dei suddetti servizi (documento integrale).

Le modifiche si applicano dal 1° gennaio 2020.