In data 22 maggio 2018 IVASS ha emanato un documento in consultazione (documento integrale) che contiene lo schema di Regolamento recante disposizioni, attuative del d.lgs. 21/11/2017 n. 231 modificato dal d.lgs. 25/05/2017 n. 90 di attuazione della direttiva (UE) 2015/849, su organizzazione, procedure, controlli interni e adeguata verifica della clientela. Pertanto, il documento tiene conto degli Orientamenti congiunti delle Autorità Europee di Vigilanza sulle misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica della clientela e sui fattori di rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associati ai rapporti continuativi e alle operazioni occasionali, pubblicati il 4/01/2018.

La consultazione termina il 21 giugno 2018.

ll Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2019 e si applica anche ai rapporti continuativi in essere a tale data, anche se instaurati anteriormente all’entrata in vigore del decreto antiriciclaggio.

Dalla suddetta data sono pertanto abrogati  il regolamento ISVAP n°41 del 15 maggio 2012 e il regolamento IVASS n°5 del 2 luglio 2014, le cui discipline sono state integrate nel presente Regolamento.

Le disposizioni di cui alle sezioni da I a IV del Capo II si applicano agli intermediari assicurativi a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni sulle procedure di mitigazione del rischio.

Le norme poste in consultazione, in linea con quanto previsto dalla legge e dagli orientamenti europei, intendono rafforzare i presidi antiriciclaggio, danno maggior spazio all’approccio fondato sul rischio, chiedendo alle imprese e agli intermediari assicurativi di farsi parte attiva nell’individuazione e nella valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ai quali sono in concreto esposte e nella scelta delle misure più adeguate per fronteggiarle.

Novità fondamentale è l’inclusione, da parte della normativa primaria, degli intermediari assicurativi nella definizione di “intermediari bancari e finanziari”.

Ciò comporta la necessità di disciplinare (capo II, SEZIONE 5)gli obblighi di conservazione di documenti, dati e informazioni in capo agli intermediari assicurativi (i quali potevano essere assolti in precedenza mediante la mera trasmissione all’impresa di riferimento). A tal fine, l’art. 28 individua i requisiti che gli intermediari assicurativi devono rispettare nell’esternalizzare tale obbligo.

Pertanto, a seguito della suddetta inclusione, è stata introdotta la possibilità per le imprese di avvalersi degli intermediari assicurativi per svolgere tutte le fasi dell’adeguata verifica, ad eccezione del controllo costante (capo III, sezione 5).

Invece, fattispecie particolari riconducibili ai soli intermediari assicurativi sono individuate dal capo IV e fanno riferimento a: a) il contratto per conto altrui (art. 56); b) l’adempimento dell’obbligo di pagamento di premi assicurativi (art 57).

In particolare, la novità introdotta riguarda l’articolo 56, ove viene individuato il momento di instaurazione del rapporto continuativo e di esecuzione dell’operazione ai fini dell’acquisizione e della verifica dei dati identificativi degli assicurati di polizze collettive che rivestono la qualifica di titolari effettivi.