Nel mese di agosto Banca d’Italia ha pubblicato le nuove istruzioni da seguire nella compilazione della segnalazione “Libro Soci” (documento integrale).

Tali indicazioni trovano applicazione nei confronti delle banche, delle SIM, degli istituti di pagamento (IP) e di moneta elettronica (IMEL), delle SGR, delle SICAV e SICAF e degli Intermediari finanziari iscritti all’albo unico.

La segnalazione “Libro Soci” si effettua attraverso la piattaforma INFOSTAT, accessibile dal sito di Banca d’Italia, e consiste materialmente nella segnalazione dell’elenco, alla data di approvazione del bilancio, dei soci che detengono partecipazioni nel capitale di intermediari vigilati, i cui criteri di individuazione variano a seconda del tipo di intermediario considerato. Infatti, costituiscono oggetto di segnalazione nelle banche e negli Intermediari finanziari iscritti all’albo unico i detentori diretti di azioni/quote con diritto di voto superiore al 2% di capitale, mentre per gli IP e gli IMEL tale percentuale sale al 5%. Diversamente, nel caso delle SGR, SICAV e SICAF dovranno essere segnalati tutti i detentori diretti di azioni del capitale, mentre per le SIM si fa riferimento ai detentori diretti di partecipazioni qualificate.

Dopo aver individuato i soci, per ognuno dovrà essere fornito il codice censito all’Anagrafe dei soggetti di Banca d’Italia e la consistenza della partecipazione rispetto al capitale (azioni/quote con diritto di voto, ordinarie oppure speciali), nonché, se detenuti, gli ulteriori strumenti finanziari partecipativi e le obbligazioni convertibili che attribuiscono diritti di voto. Si segnala che per ottenere il codice censito dall’Anagrafe di cui sopra, gli intermediari che aderiscono al Servizio centralizzato dei Rischi dovranno seguire le modalità previste dalla Circolare n. 139/1991, in caso contrario, l’Anagrafe potrà essere consultata tramite il servizio inquiry della piattaforma INFOSTAT.

Per quanto riguarda, invece, i termini entro i quali effettuare la segnalazione, le istruzioni stabiliscono che essa deve essere trasmessa  con cadenza annuale, avendo come riferimento la data di fine esercizio, entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e comunque non oltre la fine del quinto mese successivo la data di chiusura dell’esercizio di riferimento. Qualora gli intermediari non riescano a rispettare nemmeno il secondo termine indicato è ammessa la possibilità di effettuare la trasmissione non appena avvenuta l’approvazione del bilancio purché venga fornita adeguata documentazione al Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche—Divisione Segnalazioni Creditizie e Finanziarie. A quest’ultima potranno, inoltre, essere sottoposti eventuali quesiti attinenti la predisposizione e la trasmissione delle segnalazione e  la gestione dei rilievi segnaletici ricevuti.

Infine, le istruzioni indicano come segnalare i dati  a seconda che si tratti di una segnalazione di valori percentuali, di importi o negativa e descrivono le modalità di trasmissione delle segnalazioni. In particolare, per trasmettere i file, gli intermediari potranno avvalersi della funzionalità di “data-entry”, ossia di compilazione guidata delle segnalazioni, oppure di “upload” di un file precedentemente creato. In quest’ultimo caso, sarà necessario fare riferimento anche a quanto previsto dall’allegato alle istruzioni, il quale contiene lo schema XSD a cui i file inviati tramite la funzionalità di upload dovranno conformarsi.