Con la Comunicazione n. 12/16, pubblicata in data 8 luglio 2016 (documento integrale), l’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi (di seguito “Organismo” o “OAM”) ha fornito alcuni chiarimenti in ordine alle modalità attraverso cui gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi possono verificare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 15 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, nonché circa il corretto adempimento all’obbligo di aggiornamento professionale.

In primo luogo, per quanto riguarda l’accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità, previsti dalla normativa in capo agli intermediari del credito – persone fisiche ovvero, in caso di persone giuridiche, per coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo e per coloro che detengono il controllo, nonché per i propri collaboratori e dipendenti (v. artt. 128-quinquies, 128-septies e 128-novies TUB), l’Organismo ricorda che l’onere di verificare la sussistenza e la permanenza di tali requisiti ricade sul soggetto richiedente l’iscrizione nel relativo elenco e che tale onere viene solitamente adempiuto mediante la dichiarazione espressa, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da parte dell’istante del possesso, tra gli altri, dei requisiti di onorabilità.

In secondo luogo, però, l’OAM tiene ad evidenziare che per l’accertamento del requisito in discorso è necessaria l’acquisizione del casellario giudiziale e dei carichi pendenti.

Tale precisazione è fatta allo scopo di avvisare gli intermediari del credito che è necessario dotarsi di una adeguata procedura interna di verifica per non incorrere in sanzioni, poiché la sottoscrizione di una autocertificazione da parte dell’interessato che attesti la sussistenza del requisito di onorabilità, in particolar modo per quanto riguarda i propri dipendenti e collaboratori, non esclude la responsabilità dei primi per non aver svolto controlli sufficienti in merito.

L’Organismo infine ribadisce la discrezionalità nella modalità di adempimento agli obblighi di verifica del possesso dei requisiti, ma è certo che a questa nuova indicazione dovrà seguire una maggior attenzione da parte degli intermediari.

In merito, invece, al secondo aspetto contenuto nella Comunicazione n. 12/16, a seguito del compimento dell’attività di vigilanza, l’OAM ha rilevato che, nonostante la stessa normativa subordini la permanenza negli elenchi da questo gestiti anche all’aggiornamento professionale (artt. 128-quinquies e 128-septies TUB) e l’emissione in data 3 novembre 2014 di una Circolare “contente disposizioni inerenti gli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi” (Circolare OAM n. 19/14), alcuni intermediari del credito non hanno rispettato le predette prescrizioni, il che potrebbe comportare l’eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori.

L’attività di formazione, tra l’altro, riguarda la disciplina sulla trasparenza bancaria, nonché la normativa antiriciclaggio.

Tramite questa comunicazione sembra proprio che l’OAM intenda preavvisare gli intermediari delle attività di vigilanza che potrebbero essere avviate sul punto, così da permettere agli inadempienti di ottemperare agli obblighi in oggetto. Come si dice: uomo avvisato…