Banca d’Italia ha posto in consultazione lo schema delle modifiche (documento integrale) da apporre al Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, contenuto nel Provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015.

La proposta di modifica ha lo scopo di:

-allineare la disciplina del depositario di fondi comuni di investimento armonizzati (OICVM) alle previsioni della direttiva UCITS V (direttiva n. 91/2014/UE)

-dare attuazione all’art. 46-ter TUF, che stabilisce, nell’ambito della disciplina degli OICR di credito, le condizioni in base alle quali i FIA UE possono concedere finanziamenti in Italia;

-semplificare alcuni aspetti della disciplina dei gestori “sotto soglia” che operano prevalentemente nei settori del private equity e del venture capital;

-chiarire la portata di alcune disposizioni del Regolamento (assunzione di partecipazioni da parte della SGR, patrimonio di vigilanza, limiti di investimento dei fondi riservati, commissioni di incentivo, ecc.).

Per quanto concerne la disciplina dei gestori sotto soglia, nel documento si stabilisce che le modifiche alla disciplina delle SGR sotto soglia sono volte a semplificare il quadro normativo applicabile ai gestori di minore dimensione, nell’ottica di favorire lo sviluppo dei settori del venture capital e del private equity in cui tali soggetti prevalentemente operano. Sulla base di questo, e in coerenza con il principio di proporzionalità, è stato previsto che i gestori sotto soglia investano in attività liquide solo una quota (pari al 20%), e non la totalità, dell’ammontare del patrimonio di vigilanza corrispondente ai requisiti patrimoniali minimi.

Al Regolamento sono state apportate anche una serie di modifiche di carattere interpretativo, tra cui, con riguardo ai limiti di assunzione di partecipazione, è stata prevista la facoltà per le SGR di dedurre dal patrimonio di vigilanza le partecipazioni ordinariamente non dedotte dallo stesso, in quanto consolidate a fini prudenziali dal gruppo bancario o finanziario di appartenenza della SGR. In tal caso, le SGR non sarebbero soggette al divieto, previsto dalla disciplina  vigente, di detenere partecipazioni della specie in misura superiore al 50% del patrimonio di vigilanza. Circa le attività di investimento e i principi di contenimento e frazionamento del rischio, è stato chiarito che il limite alla concentrazione dei rischi previsto per i FIA di credito riservati, secondo cui l’investimento in crediti verso una controparte non può eccedere il 10% delle attività del fondo, è verificato sommando alle attività del fondo gli impegni di sottoscrizione (“committed capital”).

Per quanto riguarda, invece, le provvigioni di incentivo,  la disposizione, secondo cui ai fini del calcolo si considera il valore complessivo del fondo al netto di tutti i costi, ad eccezione della provvigione di incentivo stessa, è stata integrata al fine di:

  1. i) indicare con precisione le modalità che le società di gestione devono seguire per effettuare tale calcolo;
  2. ii) chiarire che la disposizione si riferisce a tutti i casi in cui si applica una provvigione di incentivo (cioè, sia nel caso in cui il rendimento del fondo sia confrontato con un indice di riferimento, sia quando detto rendimento sia confrontato con un obietto di rendimento assoluto).