Con la nota n. 13 del 20 luglio 2021 (documento integrale) Banca d’Italia ha comunicato l’attuazione degli Orientamenti EBA/GL/2020/06 in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (documento integrale), i quali riguardano i dispositivi, i processi, i meccanismi di governance interna e i requisiti in materia di rischio di credito e di controparte, di cui agli artt. 74, par. 1 e 79, direttiva 2013/36/UE (CRD IV), nonché i requisiti relativi alla valutazione del merito creditizio del consumatore, disciplinato dal capo 6, direttiva 2014/17/UE (Mortgage Credit Directive—MCD) e dall’art. 8, direttiva 2008/48/CE (Consumer Credit Directive—CCD).

Si evidenzia che i suddetti Orientamenti abrogano e sostituiscono le Guidelines on creditworthiness assessment emanate dall’EBA in data 19 agosto 2015 (EBA/GL/2015/11).

L’Autorità specifica che tali Orientamenti si applicano alle banche, ai gruppi bancari, per intero, e agli intermediari finanziari ex art. 106 TUB che erogano contratti di credito rientranti nell’ambito di applicazione delle MCD e CCD, limitatamente alle previsioni contenute nella sezione 5 “Procedure per la concessione di prestiti”, fatta eccezione per la sottosezione 5.1, paragrafi 86 e 93, e le sottosezioni 5.2.3, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.10, 5.2.11.

A tal fine Banca d’Italia ha aggiornato le sue Circolari nn. 285/2013 e 288/2015 contenenti, rispettivamente, le disposizioni di vigilanza per le banche e gli intermediari finanziari.

In particolare, la Circolare n. 285/2013 viene modificato il Titolo IV, Parte I, Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni” e l’Allegato A “Disposizioni speciali relative a particolari categorie di rischio”. Tra le altre cose, si evidenzia che sono abrogate alcune previsioni relative alla valutazione degli immobili posti a garanzia delle esposizioni in quanto disciplinata alla Sezione 7 dei nuovi Orientamenti EBA e sono eliminati i riferimenti alla possibilità di utilizzare gli standard interni per la valutazione degli immobili in quanto non previsti dai medesimi Orientamenti. Dall’altro lato, sono  mantenute le disposizioni normative sui requisiti di professionalità e indipendenza dei periti e sull’affidamento dell’attività di valutazione a periti esterni.

Con particolare riferimento alla valutazione delle garanzie immobiliari al momento della concessione del finanziamento, gli enti dovrebbero assicurare che la stima sia effettuata tramite una visita completa con valutazione interna ed esterna dell’immobile, fatta salva la nuova possibilità di effettuare una valutazione a tavolino, con l’ausilio di modelli statistici avanzati, nel caso di immobili residenziali in mercati immobiliari ben sviluppati e maturi.

Per quanto riguarda, invece, la Circolare n. 288/2015, viene modificato il Titolo III, Capitolo 1 “Organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni“. La modifica riguarda il paragrafo 2.1 “Finanziamenti per cassa” alla Sezione VII “Principi organizzativi relativi a specifiche attività o profili di rischio” con l’eliminazione del rinvio agli Orientamenti EBA del 2015 in relazione alla valutazione del merito creditizio per l’erogazione del credito immobiliare ai consumatori. In particolare, la sottosezione 5.2.2 dei nuovi Orientamenti si occupa dei “Prestiti ai consumatori in relazione a immobili residenziali”.

Le Disposizioni aggiornate e gli Orientamenti si applicano dal 21 luglio 2021. Con particolare riferimento agli Orientamenti, le varie sezioni si applicano secondo le specificazioni indicate dalla Banca d’Italia nella sopracitata nota.