In data 18 agosto 2020 l’ESMA ha scritto una lettera alla Commissione Europea evidenziando le aree da considerare durante la prossima revisione della Direttiva 2011/61/EU sui gestori di fondi di investimento alternativi (Alternative Investment Fund Managers Directive—AIFMD) (documento integrale).

La lettera consta di due allegati: l’allegato I intitolato “ESMA’s proposed changes to AIFMD” espone le questioni chiave del quadro legislativo di cui l’ESMA raccomanda la revisione, mentre l’allegato II intitolato “ESMA’s proposed changes to AIFMD regarding the reporting regime and data use” espone in modo più specifico i punti principali in materia di rendicontazione cui potrebbero essere apportati miglioramenti.

Nel dettaglio sono 19 le aree interessate dalle proposte dell’ESMA, tra cui l’armonizzazione dei regimi dei GEFIA e degli OICVM, la delega e la sostanza, gli strumenti di gestione della liquidità, la leva finanziaria, il regime di segnalazione dei GEFIA e l’uso dei dati e l’armonizzazione della vigilanza delle entità transfrontaliere.

Tra i vari argomenti, viene affrontata la necessità di armonizzare i regimi dei fondi di investimento alternativi e degli OICVM e la relativa rendicontazione, nonché il tema dei requisiti di delega e di sostanza per i quali è opportuno fornire ulteriori chiarimenti legislativi.

In particolare, si valuta una possibile estensione della delega in quanto sono numerosi i casi in cui i GEFIA e le società di gestione di OICVM delegano in larga misura a terzi, anche all’interno o all’esterno di gruppi, le funzioni di gestione del portafoglio collettivo e svolgono solo alcune funzioni di controllo interne. Ciò è un punto ancor più cruciale alla luce dell’uscita del  Regno Unito dall’Unione Europea, che comporterà la delega delle funzioni di gestione del portafoglio a soggetti extra-UE.

Con particolare riferimento, poi, all’Allegato II, il documento è suddiviso in paragrafi in ciascuno dei quali viene descritto un problema e individuata la possibile soluzione.

Tra le varie criticità sollevate dall’ESMA troviamo l’obbligo di acquisire un LEI per il gestore e i suoi fondi. Sul punto l’Autorità raccomanda di richiedere esplicitamente a tutti i GEFIA di acquisire e segnalare un LEI per se stessi e per i loro FIA, a prescindere dalla tipologia, al fine di rafforzare l’efficacia e l’efficienza del regime di segnalazione.

Con riguardo invece alle informazioni dettagliate sulla composizione dell’attivo e del passivo del fondo, l’ESMA propone modifiche legislative per stabilire un contenuto minimo che fornisca informazioni pertinenti per l’analisi dei rischi sistemici in quanto l’attuale normativa limita i dettagli da comunicare in merito alle attività detenute dai FIA riferendosi solo agli strumenti principali o alle principali categorie o, nel caso delle passività, alle cinque principali fonti di contante e titoli presi in prestito.

Da ultimo, si segnala che l’ESMA prende in considerazione anche l’obbligo di segnalazione delle metriche ESG, in quanto attualmente il modello di reporting AIFMD non contiene alcun campo sui dati ESG e, pertanto, sarebbe opportuno cogliere l’occasione di questo riesame per aggiungere tali fattori nel reporting aumentando così la trasparenza riguardo agli impatti ambientali e la considerazione degli aspetti sociali e di governance.