In data 8 giugno 2021 il Ministero della Giustizia ha approvato le “Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” elaborate da Confindustria (sito web).

Il documento, disponibile arriva a distanza di 7 anni dalle precedenti linee guida emanate nel 2014 e si riferisce esclusivamente alla Parte Generale del Modello.

Rispetto alla precedente versione, le nuove Linee Guida tengono conto dei nuovi reati presupposto inseriti nel tempo nel Catalogo 231 e approfondiscono ulteriori argomenti, quali, per esempio, i sistemi di controllo ai fini della compliance fiscale, il sistema integrato di gestione dei rischi,  il sistema di segnalazione di violazioni interne (cd. whistleblowing) e la comunicazione delle informazioni non finanziarie.

Il tema della gestione integrata dei rischi interessa in particolar modo settori, quali quello bancario e finanziario, in cui le società sono tenute al rispetto di diverse normative. Le stesse Linee Guida, infatti, ricordando la necessità di definire specifici e continui meccanismi di coordinamento e collaborazione tra i principali soggetti aziendali interessati nella gestione dei rischi, citano, tra l’altro, la Funzione di Compliance, l’Internal Audit e il Responsabile Antiriciclaggio.

Le suddette imprese si trovano a fronteggiare la gestione di numerosi obblighi di compliance che può risultare connotata da una pluralità di processi, informazioni potenzialmente incoerenti, controlli potenzialmente non ottimizzati, con conseguente ridondanza nelle attività. Pertanto, secondo Confindustria, tali enti dovrebbero valutare l’opportunità di predisporre o integrare il proprio impianto procedurale tenendo conto delle peculiarità di ciascuna.

In tema di  whistleblowing, e in particolare sul destinatario delle segnalazioni, le Linee Guida affermano che si tratta di una decisione che spetta all’impresa anche sulla base delle proprie caratteristiche dimensionali e organizzative. Nel caso in cui però il destinatario delle segnalazioni sia individuato in un soggetto diverso dall’Organismo di Vigilanza è necessario definire il coinvolgimento anche di quest’ultimo in via concorrente o successiva, in quanto il sistema di gestione del whistleblowing rappresenta una parte del più ampio Modello di cui l’OdV deve monitorarne il funzionamento,

Le linee guida, infine, sottolineano la necessità di adattare le disposizioni legislative alla realtà delle piccole imprese vista la complessità e l’onerosità del Modello. Con particolare riferimento all’Organismo di Vigilanza, il legislatore stesso ha voluto tenere in considerazione quegli enti che, per la dimensione e la semplicità della struttura organizzativa, non dispongono di una funzione con compiti di monitoraggio del sistema di controllo interno e per i quali non sarebbe economicamente sostenibile sostenere l’onere dell’istituzione di un organismo ad hoc, prevedendo la possibilità ex art. 6, co. 4, D. Lgs. n. 231/2001 che sia l’organo dirigente a svolgere direttamente i compiti dell’OdV.

Nel suddetto  caso, però, Confindustria raccomanda che l’organo dirigente, nell’assolvimento di questo ulteriore compito, si avvalga di professionisti esterni, ai quali affidare l’incarico di effettuare verifiche periodiche sul rispetto e l’efficacia del Modello, chiarendo che i compiti delegabili all’esterno sono quelli relativi allo svolgimento di attività di carattere tecnico, fermo restando l’obbligo del professionista esterno di riferire all’organo dirigente in quanto OdV.