Nel mese di giugno 2021 si è tenuta la quarta plenaria della Financial Action Task Force o Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale (FATF—GAFI) al termine della quale sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati denominati “High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” e “Jurisdictions under increased monitoring”.

Ciò che ha suscitato scalpore è  l’inserimento di Malta tra i paesi con carenze strategiche (Jurisdictions under Increased Monitoring – June 2021). In merito il FATF-GAFI specifica che Malta ha preso un impegno politico per rafforzare l’efficacia del suo regime antiriciclaggio con la stessa Autorità e MONEYVAL, ossia il Comitato di esperti in seno al Consiglio d’Europa sulla valutazione delle misure AML/CFT.

Rispetto al 2019, anno di pubblicazione del suo Moneyval Mutual Evaluation Report, Malta ha portato avanti numerosi progressi su una serie di azioni ivi raccomandate per migliorare il proprio sistema antiriciclaggio, tra cui, il rafforzamento dell’approccio basato sul rischio, il miglioramento del processo analitico per l’intelligence finanziaria e l’autorizzazione  ai pubblici ministeri a indagare sui reati di riciclaggio, ma ciò per l’Autorità non è ancora sufficiente. Il FATF—GAFI richiede a Malta di continuare a lavorare per attuare il piano di azione, tra l’altro, continuando a dimostrare l’accuratezza delle informazioni sulla titolarità effettiva e a migliorare l’uso dell’intelligence finanziaria dell’UIF.

In tale contesto preme, pertanto, ricordare ai soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007 di porre sempre più attenzione al rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, sia in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo  o dell’esecuzione  di  un’operazione  occasionale, nonché durante il controllo costante del rapporto.

Lo stesso Decreto Antiriciclaggio, nonché le disposizioni di Banca d’Italia in materia di adeguata verifica della clientela del 30 luglio 2019, ricomprendono tra gli elementi da considerare nello svolgimento delle attività finalizzate alla KYC (Know Your Costumer) i fattori di rischio elevato geografici.

In particolare, le Disposizioni di Banca d’Italia citano, tra le fonti autorevoli e indipendenti per individuare i paesi carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio, i rapporti di valutazione reciproca elaborati dal GAFI o da organismi internazionali analoghi (es. MoneyVal) e l’elenco pubblicato dal GAFI dei Paesi a rischio elevato e non collaborativi.

La presenza o meno di un collegamento tra un cliente, un titolare effettivo o un esecutore con uno dei paesi considerati ad alto rischio ML/FT o sottoposti a monitoraggio dalle Autorità di vigilanza europee e internazionali può comportare la necessità per i soggetti obbligati  in  presenza  di  un  elevato  rischio  di riciclaggio  o  di  finanziamento  del  terrorismo  di applicare misure rafforzate di adeguata verifica della clientela, le quali comportano l’acquisizione di informazioni più dettagliate e controlli più profondi sul cliente e sullo scopo e natura del rapporto (es. provenienza dei fondi, acquisire utenze domestiche per comprovare le dichiarazioni dei clienti).

In conclusione, è importante inserire nelle proprie procedure antiriciclaggio il controllo costante delle suddette liste oppure di altre di eguale valore, tra cui ricordiamo la lista dei paesi terzi ad alto rischio elaborata dalla Commissione Europea e allegata al Regolamento delegato (UE) 2016/1675, da ultimo aggiornata a inizio 2021 (documento integrale).