A partire dal 26 giugno 2021 sarà applicabile il nuovo regime prudenziale armonizzato per le imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE (cd. MiFID II), in un’ottica di semplificazione delle disposizioni facendo soprattutto leva sul principio di proporzionalità.

In particolare, si fa riferimento alla cd. Investment Firm Regulation (IFR), di cui al Regolamento (UE) 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento(documento integrale), e alla cd. Investment Firm Directive (IFD), di cui alla Direttiva (UE) 2019/2034 relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento (documento integrale).

Innanzitutto, si ricorda che è necessario che le imprese di investimento verifichino se rientrano o meno nella nuova definizione di ente creditizio di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1) del regolamento (UE) n. 575/2013 (cd. CRR) al fine di ottenere l’autorizzazione come tale in quanto con la modifica viene considerato “ente creditizio” anche un’impresa che, al ricorrere di determinate condizioni ivi indicate, svolge una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), MiFID II, ma non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo o un’impresa di assicurazione.

Venendo poi al nuovo regime prudenziale, l’Investment Firm Regulation stabilisce le regole in materia di requisiti di fondi propri, requisiti sul rischio di concentrazione e di liquidità, nonché i relativi obblighi di segnalazione e di informativa al pubblico.

Invece, l’Investment Firm Directive si occupa di disciplinare il livello di capitale iniziale, da differenziarsi in base all’attività svolta e all’autorizzazione a detenere o meno il denaro e/o gli strumenti finanziari della clientela. Si evidenzia che anche il processo ICAAP sarà applicabile in proporzione alla natura e alla complessità delle proprie attività.

L’estensione del campo di applicazione del nuovo regime prudenziale sarà però diversa a seconda della categoria, fra le tre previste, rientra la SIM. Ciò comporterà l’applicazione della disciplina prevista per gli enti creditizi oppure dal pacchetto IFD/IFR.

Da ultimo si segnala che siamo ancora in attesa delle disposizioni statali necessarie per conformarsi alla IFD da pubblicarsi entro il 26 giugno 2021 e che Eddystone assiste le SIM nel processo di adeguamento alle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale.