Con la deliberazione del 13 gennaio 2021 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ha emanato le “Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252” (documento integrale), pubblicate anche nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2021.

Si ricorda, infatti, che il D. Lgs. n. 252/2005 recante “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”, modificato dal D. Lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2019, stabilisce all’art. 5-decies che le società e gli enti che gestiscono fondi pensione costituiti nella forma di patrimoni separati ex art. 3, co.1, lett. h) sono tenuti ad assicurare, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del fondo pensione, l’assolvimento degli obblighi previsti dagli articoli 4-bis (Requisiti generali in materia di sistema di governo), 5-bis (Funzioni fondamentali), 5-ter (Gestione dei rischi), 5-quater (Funzione di revisione interna), 5-sexies (Requisiti  di  professionalità   e   onorabilità,   cause   di  ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive) , 5-septies (Esternalizzazione) e 5-nonies (Valutazione interna del rischio) dello stesso decreto, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Le stesse Istruzioni precisano che per “società che gestiscono fondi pensione aperti” si intendono le società al cui interno sono costituiti i fondi pensione aperti e, cioè, le società istitutrici di detti fondi o quelle che sono successivamente subentrate nella titolarità degli stessi e, con riferimento all’ambito di applicazione, che  sono escluse le società interessate da processi di cessione di tutti i fondi pensione aperti da loro gestiti ad altra società, deliberati entro il 30 aprile 2021.

Tra le altre cose, si evidenzia che l’art. 5-bis, D. Lgs. n. 252/2005 individua quali funzioni fondamentali la funzione di gestione dei  rischi, la funzione di revisione interna e, in alcuni casi, la funzione attuariale.

Pertanto, con particolare riferimento alle funzioni di controllo, le società che già risultano dotate delle funzioni di revisione interna e di gestione dei rischi devono applicare le disposizioni del settore di appartenenza integrandole con quanto previsto dal citato decreto. Diversamente, le società devono uniformarsi alle previsioni di cui agli artt. 5-ter e 5-quater del D. Lgs. n. 252/2005 per ciò che riguarda la gestione dei fondi pensione aperti.

In tale sede preme evidenziare che il D. Lgs. n. 252/2005 non prevede l’obbligo di dotarsi della funzione di compliance, la cui istituzione è pertanto rimessa alle singole società, tenuto conto della normativa di settore e dell’esigenza di assicurare che le procedure interne siano coerenti con l’obiettivo di prevenire la violazione di norme e di regole e procedure deliberate dall’organo di amministrazione.

Si segnala, infine, che ai sensi dell’art. 5-septies, D. Lgs. n. 252/2005  è possibile ricorrere all’esternalizzazione anche delle funzioni fondamentali, se ciò non risulta in contrasto con la normativa del proprio settore di appartenenza, come precisato dalle Istruzioni, ferma restando la responsabilità finale in capo all’organo di  amministrazione del fondo pensione. Sul punto si ricorda che Eddystone si occupa, tra l’altro, di svolgere l’attività delle Funzioni di Internal Audit e di Compliance in regime di outsourcing oppure di prestare supporto ai Responsabili delle funzioni residenti.