In data 30 aprile 2020 Banca d’Italia ha pubblicato una comunicazione in inglese (documento integrale) relativa al regime giuridico cui saranno soggetti gli intermediari britannici operanti in Italia dopo il termine del periodo di transizione (31 dicembre 2020, salvo proroghe) previsto nell’accordo di recesso del Regno Unito dalla UE del 31 gennaio 2020.

Banca d’Italia precisa che al termine del periodo di transizione, la legislazione dell’UE cesserà di essere applicata al Regno Unito, il quale sarà qualificato come “Paese terzo”.  Ecco le conseguenze:

1) le banche e gli IMEL che attualmente operano in Italia attraverso una filiale (branch) e che intendono continuare ad operare in Italia come imprese di Paesi Terzi possono continuare ad operare, dopo la fine del periodo di transizione, soltanto previa acquisizione della relativa licenza prima della fine del predetto periodo

2) le banche che intendono prestare i “servizi di investimento” nei confronti di soggetti diversi delle controparti qualificate e dei clienti professionali, ossia verso i clienti al dettaglio dovranno necessariamente instituire una filiale (branch) in Italia;

3) gli IMEL del Regno Unito che attualmente operano in regime di libera prestazione di servizi o attraverso una rete di agenti, gli istituti di pagamento e le società di gestione patrimoniale sono tenuti a cessare la propria operatività in Italia al termine del periodo di transizione oppure a trasferire le loro attività ad un intermediario autorizzato ad operare in Italia.

4) Devono cessare l’attività entro la fine del periodo di transizione:

– banche del Regno Unito e gli IMEL non autorizzati prima della fine del periodo di transizione

– banche del Regno Unito che forniscono servizi di investimento su base transfrontaliera a clienti al dettaglio, diversi dalle controparti qualificate e ai clienti professionali

– banche del Regno Unito e agli IMEL che non intendono continuare ad operare in Italia come imprese di Paesi Terzi.

Di conseguenza, gli intermediari che intendono continuare ad operare in Italia devono

– acquisire una licenza come impresa di un Paese Terzo oppure,

– trasferire le loro attività italiane ad un intermediario italiano (esistente o di nuova costituzione) oppure,

– trasferire le loro attività italiane ad un intermediario finanziario dell’UE “munito di passaporto” in Italia.

Pertanto al fine di assicurare la continuità dei servizi alla clientela italiana, Banca d’Italia raccomanda ai soggetti che intendono continuare ad operare in Italia di presentare le relative istanze il prima possibile, tenendo conto della durata delle procedure di autorizzazione e della normativa sulle procedure amministrative.

Infatti se la domanda non viene presentata tempestivamente, gli intermediari devono essere pronti a garantire la chiusura di tutte le attività entro la fine del periodo di transizione.

In questo ambito Eddystone assiste gli intermediari britannici attualmente operanti in Italia che intendono continuare ad operare in Italia, sia come impresa di paesi terzi, sia trasferendo la propria attività ad un intermediario italiano di nuova costituzione, a presentare l’istanza di autorizzazione alla Banca d’Italia.