Dal 27 marzo 2024 sono entrate in vigore le novità apportate dalla Legge 5 marzo 2024 , n. 21 (cd. Legge Capitali) (documento integrale) che, tra l’altro, modifica l’articolo 6, comma 2-quater, lettera d), numero 1), del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) (documento integrale) al fine di includere nella definizione di “controparti qualificate” anche gli enti previdenziali privati e privatizzati ai fini della prestazione dei servizi di investimento.

Si tratta di una modifica rilevante in quanto a partire da tale data i suddetti soggetti, tra cui rientrano, per esempio, le Casse di previdenza, non saranno più classificabili ai fini MiFID come “clienti al dettaglio”, da sottoporre eventualmente al processo per essere definiti come “clienti professionali su richiesta”, bensì saranno direttamente classificabili come “clienti professionali di diritto” riconoscendone direttamente le conoscenze ed esperienze di mercato per poter valutare in maniera adeguata i propri investimenti.