In data 7 dicembre 2023, a pochissimi giorni dalla scadenza del termine per l’invio alla Camera di Commercio della comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, trust e mandati fiduciari, ossia entro l’11 dicembre 2023, secondo quanto disposto dal Decreto 29 settembre 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che attesta l’operatività del Registro dei titolari effettivi, è stata pubblicata l’ordinanza n. 8083/2023 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Lazio che ha accolto il ricorso presentato da Assoservizi Fiduciari per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del suddetto decreto.

Con tale ordinanza il TAR Lazio ha quindi accolto l’istanza cautelare sospendendo l’efficacia del decreto attestante l’operatività del Registro sulla titolarità effettiva e fissando l’udienza per la trattazione di merito del ricorso in data 27 marzo 2024.

In merito all’obbligo per trust e mandati fiduciari di comunicare i propri titolari effettivi al Registro delle Imprese, Assofiduciaria ha infatti più volte ribadito la propria posizione, affermando l’esclusione da tale obbligo dei “classici” mandati fiduciari, i quali sono caratterizzati solo per il riconoscimento alla fiduciaria della legittimazione ad esercitare, secondo le regole del mandato, per conto o anche in nome e per conto del fiduciante i poteri di amministrazione.

La comunicazione al Registro dei titolari effettivi può, invece, essere ammessa, sempre secondo Assofiduciaria, per quelle ipotesi in cui vi è il trasferimento dal fiduciante al fiduciario non della sola legittimazione all’esercizio dei poteri di amministrazione, ma anche della titolarità effettiva dei beni affidati in amministrazione. Solamente in tali casi, infatti, può parlarsi di un istituto affine al trust.

Nella propria ordinanza il tribunale amministrativo ha ritenuto senza alcun dubbio che l’istanza cautelare sia assistita dal requisito di periculum in mora, tenuto conto della rilevanza delle situazioni giuridiche suscettibili di essere incise, in modo irreparabile, dall’imminente scadenza del termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione.

Per quanto riguarda invece il fumus boni iuris, trattandosi di plurime e articolate censure formulate da parte ricorrente, che presentano profili di complessità coinvolgendo anche questioni di compatibilità eurounitaria, il TAR ritiene più appropriato un approfondimento in sede di merito.

Al momento il portale per l’invio della comunicazione sulla titolarità effettiva al Registro Imprese è ancora attivo.

Alla luce però della sospensione dell’efficacia del decreto attestante l’operatività del Registro dei titolari effettivi disposto dal TAR, è plausibile ritenere che non possa essere applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro per l’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo per coloro che le trasmetteranno dopo l’11 dicembre 2023.

Tale slittamento contribuisce a creare ulteriori incertezze nell’esercizio di individuazione dei titolari effettivi, tema da sempre dibattuto e recentemente destabilizzato anche dalla pubblicazione delle “FAQ relative alla Titolarità Effettiva e Registro titolari effettivi” di Banca d’Italia, MEF e UIF del 20 novembre 2023.