I recenti avvenimenti riferiti ad alcuni operatori di criptovalute sia a livello internazionale che nazionale, impongono una serie riflessione sul tema della regolamentazione dei servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, dei servizi di portafoglio digitale.

In attesa dell’adozione del Regolamento Europeo sui mercati delle criptovalute (Markets in Crypto-Assets, cd. MiCA) (Documento integrale), finalizzato a introdurre una disciplina europea uniforme in materia di valute virtuali, in Italia gli operatori sono soggetti  all’iscrizione nell’albo tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) istituito nel corso dell’anno 2022.

Tali operatori iscritti all’albo dell’OAM hanno l’obbligo di trasmettere su base periodica i dati relativi alla clientela e alle transazioni effettuate. In caso di violazione dell’obbligo di trasmissione delle informazioni l’Organismo dispone la sospensione dal registro, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno.

In base all’attuale normativa, come precisato dall’OAM con la comunicazione del 7 marzo 2023 (documento integrale), l’OAM non ha poteri di controllo sugli operatori in criptovalute, ma ha il potere di disporre la cancellazione dalla sezione in casi specifici (es. perdita dei requisiti prescritti, violazione ripetuta degli obblighi segnaletici, protratta inattività o cessazione della stessa).

Inoltre sono sottoposti alla disciplina antiriciclaggio, in quanto il d.lgs. 231/2007 include tra i destinatari degli obblighi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

In merito le autorità hanno evidenziato l’esposizione significativa delle “monete virtuali” ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Tali rischi assumono maggiore rilevanza in relazione al diffondersi di forme di offerta attraverso il canale digitale e il c.d. dark web nonché la possibilità di utilizzo distorto a fini criminali.

Gli operatori di criptovalute sono sottoposti alle verifiche, anche ispettive, da parte della Guardia di Finanza, nonché, con particolare riferimento alle segnalazioni di operazioni sospette, della UIF.

A tale riguardo occorre che gli operatori in criptovalute assicurino il corretto adempimento alle disposizioni antiriciclaggio.

Di conseguenza gli operatori sono obbligati alla valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti nell’esercizio dell’attività, all’adeguata verifica della clientela, alla conservazione dei dati e delle informazioni e alle segnalazioni di operazioni sospette.

Ai fini delle segnalazioni di operazioni sospette si ricorda che agli operatori di criptovalute si applicano le indicazioni per la compilazione delle segnalazioni riconducibili all’utilizzo di valute virtuali pubblicate dall’UIF nel 2019 (documento integrale).

In questo ambito Eddystone offre supporto e assistenza agli operatori di criptovalute al fine di: 1) adeguare i sistemi di governance e dei controlli interni; 2) adottare o aggiornare le policy e le procedure interne; 3) istituire e svolgere la funzione antiriciclaggio (anche in regime di outsourcing); 4) monitorare le operazioni anomale o sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.