In data 9 dicembre 2022 il  Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2021/338 che modifica la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) per quanto riguarda gli obblighi informativi, la governance del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive (UE) 2013/36/UE (CRD IV) e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (documento integrale).

La direttiva (UE) 2021/338 fa parte del “Pacchetto per la ripresa dei mercati dei capitali”, un insieme di misure approvato a livello europeo per facilitare la ricapitalizzazione delle imprese dell’UE sui mercati finanziari a seguito della crisi COVID-19, il cui obiettivo generale è quello di rimuovere gli oneri burocratici non necessari, introducendo misure calibrate ritenute efficaci al fine di mitigare le difficoltà economiche degli intermediari.

Le modifiche previste dalla Direttiva hanno un impatto sugli investitori e sugli degli obblighi non necessari in favore di clienti professionali e controparti qualificate previsti da MiFID II.

In particolare, le novità introdotte dalla Direttiva prevedono:

  1. i) l’esenzione dai requisiti in materia di governance del prodotto, nel caso in cui i servizi di investimento riguardino obbligazioni prive di derivati incorporati diversi da una clausola make-whole o nel caso in cui gli strumenti finanziari siano proposti in via esclusiva a controparti qualificate;
  2. ii) la semplificazione degli obblighi informativi, tra cui, l’utilizzo di formati elettronici e la previsione dell’informativa su costi e oneri per i clienti professionali solo in caso di consulenza in materia di investimenti e gestione del portafoglio;
  3. ii) per le controparti qualificate, la possibilità per le imprese di investimento di non essere sottoposte agli obblighi di natura informativa, alla valutazione dell’adeguatezza, agli obblighi di best execution e agli obblighi relativi alla gestione degli ordini;
  4. iv) la sospensione fino al 28 febbraio 2023 degli obblighi di comunicazione periodica al pubblico sulla best execution;
  5. v) l’introduzione di misure di sostegno ai derivati su merci.