Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 229 del 5 settembre 2022 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2022/1455 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 (cd. Investment Firm Regulation – IFR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al requisito di fondi propri sulla base delle spese fisse generali applicabile alle imprese di investimento  (documento integrale).

In particolare, l’art. 1 del presente regolamento delegato introduce i criteri e meccanismi di calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali. Si ricorda che l’art. 13, IFR stabilisce che il requisito relativo alle spese fisse generali è pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell’anno precedente e che a tal fine le imprese di investimento devono utilizzare i dati derivanti dalla disciplina contabile applicabile. Questi ultimi, ai sensi del citato art. 1, vengono definiti come i dati dell’ultimo bilancio di esercizio sottoposto a revisione contabile di un’impresa di investimento dopo la distribuzione degli utili o dell’ultimo bilancio di esercizio se l’impresa di investimento non fosse tenuta ad avere un bilancio sottoposto a revisione.

Dato che, per quanto riguarda la situazione finanziaria di un’impresa, la differenza tra l’utile lordo e l’utile netto è rappresentata dai costi fissi di funzionamento dell’impresa, ai sensi dell’art. 1, par. 3 del regolamento delegato, la deduzione dai costi totali dell’impresa di investimento delle quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci, di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 è intesa come riferita all’utile netto dell’impresa di investimento.

Inoltre, l’art. 13, par. 4, IFR stabilisce che il calcolo delle spese fisse generali tiene conto anche del bonus per il personale e di altri componenti della retribuzione nella misura in cui, ai sensi del regolamento delegato, dipendono dal profitto netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione.

Più in dettaglio l’art. 1, par. 4 del regolamento delegato stabilisce le condizioni affinché il bonus sia considerato dipendente dall’utile netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione, stabilisce che le quote di partecipazione agli utili devono essere calcolate sulla base dell’utile netto.

Si evidenzia inoltre che l’art. 1, par. 6 del regolamento delegato individua ulteriori elementi deducibili dal totale delle spese, se inclusi nelle spese totali, conformemente alla disciplina contabile pertinente.

L’art. 2 del regolamento delegato sul calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali per i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni stabilisce che tali soggetti possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante.

Da ultimo l’art. 3 del regolamento delegato introduce la nozione di cambiamento sostanziale di cui all’art. 13, par. 2, IFR, il quale si verifica quando viene soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) un cambiamento, sotto forma di aumento o di diminuzione, dell’attività dell’impresa che comporta una variazione pari o superiore al 30 % delle spese fisse generali dell’impresa previste per l’anno in corso; b) un cambiamento, sotto forma di aumento o di diminuzione, dell’attività dell’impresa che comporta variazioni pari o superiori a due milioni di EURO con riferimento ai requisiti relativi ai fondi propri dell’impresa d’investimento calcolati sulla base delle spese fisse generali previste per l’anno in corso.