In data 12 aprile 2022 l’ESMA ha pubblicato la traduzione in lingua italiana dei suoi “Orientamenti su alcuni aspetti dei requisiti di appropriatezza e mera esecuzione o ricezione di ordini ai sensi della MiFID II”.

Le traduzioni sono disponibili nella sezione Library sul sito web dell’ESMA (link al sito).

In particolare, gli Orientamenti riguardano i servizi di investimento cd. non assistiti (non-advised services), per i quali intendono i servizi di investimento ai sensi dell’art. 4, par. 1, punto 2) della MiFID II diversi dalla consulenza in materia di investimenti o dalla gestione del portafoglio, nonché la vendita di depositi strutturati.

Essi sono diretti alle imprese di investimento e agli enti creditizi quando prestano servizi esecutivi, nonché ai gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) esterni quando forniscono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti strumenti finanziari.

Gli Orientamenti chiariscono l’applicazione di alcuni aspetti concernenti la valutazione di appropriatezza da condurre sul cliente e l’esenzione da tale valutazione.

Il documento è suddiviso in “Conoscere il proprio cliente e conoscere il proprio prodotto”, “Abbinare i clienti a prodotti appropriati” e “Altri requisiti correlati” (es. qualifiche del personale dell’impresa, tenuta delle registrazioni).

In particolare, l’ESMA riconosce che la questione dell’aggiornamento delle informazioni nel contesto della valutazione dell’appropriatezza ha natura diversa rispetto alla valutazione dell’adeguatezza, in quanto le informazioni sulla conoscenza e sull’esperienza di un cliente tenderanno a essere meno volatili rispetto ad altri elementi della valutazione dell’adeguatezza, e la conoscenza e l’esperienza generalmente aumentano col passare del tempo. Pertanto, la frequenza di aggiornamento delle informazioni sui clienti potrebbe essere minore nell’ambito del regime di appropriatezza rispetto a quello di adeguatezza.

Fermo restando però che le imprese dovrebbero sviluppare una politica per valutare le conoscenze e l’esperienza su base più regolare per quanto riguarda i gruppi di clienti ritenuti più vulnerabili.

Gli Orientamenti si applicano dal 12 ottobre 2022 e le Autorità competenti dovranno comunicare all’Autorità europea, entro il 12 giugno 2022, la propria conformità o l’intenzione di conformarsi o meno.