In data 7 aprile 2022 Banca d’Italia ha pubblicato le  proprie aspettative di vigilanza in merito all’integrazione dei rischi climatici e ambientali nelle strategie aziendali, nei sistemi di governo e controllo, nel risk management framework e nella disclosure degli intermediari bancari e finanziari vigilati (documento integrale), dirette a  banche LSI, SIM, SGR, SICAV/SICAF autogestite, intermediari finanziari ex Articolo 106 TUB e relative società capogruppo, istituti di pagamento, IMEL.

Le aspettative dovranno essere applicate secondo il principio di proporzionalità, ossia in base alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari nonché alla natura dell’attività svolta.

Viene posta l’attenzione sui rischi climatici e ambientali, in particolare sul rischio fisico e rischio di transizione, che possono influenzare i rischi prudenziali tradizionali (di credito, di mercato, operativo e di liquidità).

Le 5 aspettative riguardano l’integrazione dei rischi climatici e ambientali nei processi decisionali e negli assetti organizzativi e operativi (governance); il modello di business e strategia; il sistema organizzativo e processi operativi; l’impatto dei rischi climatici e ambientali sul sistema di gestione dei rischi e l’informativa al mercato (disclosure).

Secondo l’Autorità, le aspettative ivi riportate, seppur focalizzate sui suddetti rischi, possono essere considerate anche con riferimento alla categoria più generale dei rischi ESG, ove rilevanti per l’operatività della Società e tenuto conto delle prescrizioni normative di settore.

Sul tema ESG, si evidenzia che in data 6 aprile 2022 la Commissione europea ha pubblicato la bozza di Regolamento delegato (documento integrale) in cui vengono riuniti i 13 progetti di Regulatory Technical Standards (RTS) ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 (cd. Sustainable Finance Disclosure Regulation – SFDR) in un unico documento, la cui applicabilità è prevista per il 1° gennaio 2023.

Il documento contiene, tra l’altro, disposizioni dettagliate in merito alla rendicontazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità a livello di soggetto, nonché il contenuto, la metodologia e la presentazione delle informazioni ex art. 4, SFDR; le informative precontrattuali dei prodotti; le informative da pubblicare sui siti web e le informative periodiche a livello di prodotto in merito ai prodotti finanziari ex art. 8, par. da 1 a 2-bis e art. 9, par. da 1 a 4 bis, SFDR, nonché le informative periodiche in merito ai prodotti finanziari ex art. 5, co. 1 e art. 6, co. 1, dal Regolamento (UE) 2020/852 (cd. Taxonomy Regulation).

Il Regolamento delegato sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE ed entrerà in vigore se il Parlamento europeo o il Consiglio dell’UE non sollevano obiezioni.

In conclusione, è evidente che nel corso dell’anno gli operatori del settore bancario e finanziario dovranno prestare particolare attenzione alle varie tematiche che rientrano nel mondo ESG, e alle attività di adeguamento al SFDR, dopo aver subito i ritardi  nell’adozione delle norme tecniche di regolamentazione da parte delle tre Autorità europee di vigilanza (EBA, EIOPA ed ESMA, cd. ESAs).