L’art. 3 del D.L. 21 settembre 2021, n. 127 ha introdotto  l’art. 9-septies al D.L. 22 aprile 2021, n. 51 in merito all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.

Dal 15 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 (data in cui, salvo proroghe, terminerà lo stato di emergenza sanitaria), infatti, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (cd. green pass).

Tale obbligo riguarda tutti i lavoratori nel settore privato, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro. Sono infatti inclusi anche quei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni. Sono esclusi solamente i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

La normativa prevede l’obbligo in capo ai datori di lavoro di verificare il possesso di green pass, nonché di definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione,  entro il 15 ottobre 2021, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. I controlli devono svolgersi nel rispetto delle disposizioni già previste dal DPCM del 17 giugno 2021 sulla verifica della certificazione per tutte le attività per le quali è già obbligatoria.

In caso di mancato rispetto degli obblighi imposti dal Decreto sono previste sanzioni pecuniarie in capo sia ai datori di lavoro sia ai lavoratori, e per questi ultimi anche disciplinari. Inoltre, il personale non in possesso della certificazione verde COVID-19 è considerato assente ingiustificato fino alla sua presentazione (e comunque non oltre il 31 dicembre 2021) e per tali giorni non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

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