Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L 277 del 2 agosto 2021 sono stati pubblicati i Regolamenti delegati (UE) 2021/1253, 2021/1255, 2021/1256, 2021/1257 e le Direttive delegate (UE)2021/1269 e 2021/1270(documenti integrali), che seguono il Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR) e riguardano l’integrazione di fattori, rischi e preferenze di sostenibilità in relazione a GEFIA, OICVM, imprese di investimento, imprese di assicurazione e riassicurazione e obblighi di governance dei prodotti.

Con particolare riferimento ai GEFIA e alle imprese di investimento, essi devono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti dei clienti, nonché considerare, oltre ai pertinenti rischi finanziari su base continuativa, tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al SFDR che potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento.

Le precedenti normative non fanno riferimento ai rischi di sostenibilità, pertanto, le presenti modifiche intendono chiarire che i processi, i sistemi e i controlli interni devono riflettere tali rischi, la cui analisi richiede capacità e conoscenze tecniche. Tra le altre cose sarà quindi necessario aggiornare le politiche e procedure di gestione del rischio.

Le novità riguardano anche la gestione dei conflitti di interesse. In particolare, le imprese di investimento devono considerare anche le preferenze di sostenibilità del cliente nel momento in cui determinano i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere al momento della fornitura di servizi di investimento e accessori, mentre i GEFIA, nell’individuare i conflitti di interesse che possono ledere gli interessi del FIA, devono includere quei tipi che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi, sistemi e controlli interni.

Infine, in relazione alla consulenza in materia di investimenti, si evidenzia che le imprese di investimento devono includere tra le informazioni da fornire alla clientela anche una descrizione, ove pertinente, sui fattori di sostenibilità presi in considerazione nel processo di selezione degli strumenti finanziari.

I provvedimenti si applicano dal 2 agosto 2022, tranne la direttiva delegata sugli obblighi di governance dei prodotti applicabile dal 22 novembre 2022.