In data 29 luglio 2020 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha emanato le Direttive alle forme pensionistiche complementari in merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dal decreto legislativo 13 dicembre 2018, n. 147, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 (documento integrale).

Tra le novità di maggiore rilievo, si segnalano le numerose previsioni in merito al sistema di governo dei fondi pensione negoziali e dei fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica.

Anche nello strutturare il sistema di governo dei fondi deve essere preso in considerazione il noto principio di proporzionalità, tenendo conto pertanto della dimensione, della natura, della portata e della complessità delle attività del fondo pensione. Rimane ferma la necessità di formalizzare l’istituzione delle funzioni fondamentali, ma non esiste un modello unico cui uniformarsi, in quanto spetta all’organo di amministrazione di ciascun fondo pensione definire, entro i margini consentiti dalla normativa, la propria organizzazione nel rispetto della propria attività e delle proprie caratteristiche, tra cui, ad esempio, il regime pensionistico applicato, le modalità gestionali, la configurazione della platea di riferimento, l’articolazione dei flussi contributivi, la tipologia delle prestazioni fornite e le caratteristiche dei soggetti tenuti alla contribuzione.

Le modifiche comportano poi una più chiara ripartizione delle funzioni e competenze dei vari organi dei fondi pensione negoziali e preesistenti con soggettività giuridica (organi di amministrazione e di controllo, direttore generale, responsabile e organismo di rappresentanza) al fine di delimitare meglio le responsabilità.

Inoltre, vengono elencate le funzioni fondamentali di cui i fondi pensione si devono dotare, ossia della funzione di gestione dei rischi, della funzione di revisione interna e, in alcuni casi, della funzione attuariale.

Infine, si segnala che, salvo non sia diversamente specificato, restano valide tutte le precedenti disposizioni e orientamenti adottati dalla Commissione che risultino in essere alla data di entrata in vigore del decreto n. 147/2018.