Il 27 marzo 2017 si è tenuta l’audizione del Direttore dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF), dott. Claudio Clemente, presso le Commissioni riunite 2^ Giustizia e 6^ Finanze della Camera dei Deputati relativamente allo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

Nel suo intervento (documento integrale) il Direttore, pur tenendo in considerazione gli elementi di novità positivi del provvedimento in esame, tra cui, per esempio, il registro dei titolari effettivi e l’accesso alle informazioni investigative da parte della UIF, si è soffermato sulle debolezze delle proposte normative, fornendo spunti utili al fine di evitare che le modifiche in esame abbassino i livelli del sistema di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Innanzitutto, in tema di assetto istituzionale e di competenze in materia ML/TF, viene criticata la scelta di eliminare la norma definitoria riguardante compiti, poteri e responsabilità della UIF che costituirebbe una lacuna di rilievo vista la particolare attenzione posta dalla IV Direttiva alle FIU.

Di particolare rilievo è, inoltre, la critica formulata in merito alle segnalazioni di operazioni sospette “tardive”. Secondo l’UIF, un’operazione non può essere considerata automaticamente tardiva trascorsi 30 giorni dal suo compimento, stante la complessità   della sua rilevazione. Tale regola indurrebbe gli operatori ad aumentare le segnalazioni sulla base di valutazioni poco ponderate oppure a non trasmetterle decorso il termine per non incorrere in una sicura sanzione.

In tema di conservazione dei dati, il Direttore invita a superare le ambiguità testuali delle norme e sottolinea che “il riferimento agli archivi informatizzati già istituiti presso gli intermediari vigilati è importante per esigenze di continuità e conferma di uno strumento (l’Archivio Unico Informatico   – AUI) da tempo utilizzato dagli operatori e dalle autorità ed essenziale per la conservazione, la tracciabilità, la verifica delle operazioni e la relativa analisi finanziaria per l’individuazione delle operazioni anomale”.

Attenzione viene posta dall’UIF anche al settore dei money transfer e agli adempimenti antiriciclaggio per i soggetti obbligati non sottoposti a vigilanza.

Inoltre, il Direttore non condivide la scelta di escludere le Pubbliche Amministrazioni dal novero dei soggetti obbligati ai fini antiriciclaggio, fatti salvi uffici competenti a gestire o controllare specifiche tipologie di procedimenti amministrativi, e propone di ripristinare il testo posto in consultazione nel novembre scorso.

Nemmeno il sistema sanzionatorio è andato esente da critiche. Viene, per esempio, evidenziata l’attribuzione di rilievo sanzionatorio alle violazioni diverse da quelle qualificate come “gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime” in contrasto con quanto previsto dai criteri di delega, nonché l’incerta legittimità della sanzionabilità del personale degli intermediari poiché, la delega punta alla sanzionabilità delle persone giuridiche in proprio ed eventualmente dei suoi esponenti. Infine, il Direttore invita a superare la sovrapposizione di poteri tra Ministero dell’economia e Autorità di vigilanza in materia sanzionatoria per inosservanza degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette.