Le Autorità di Vigilanza non perdono occasione per ribadire la rilevanza della conformità alle norme delle condotte degli intermediari finanziari.

In caso di violazioni degli obblighi previsti dalla legge e dalla regolamentazione secondaria aprono dei procedimenti sanzionatori che, a volte, si concludono con l’erogazione di sanzioni pecuniarie in capo agli esponenti aziendali (consiglieri e sindaci) e ai responsabili delle funzioni di controllo interno.

L’ultimo caso in ordine di tempo riguarda la pubblicazione sul Bollettino Quindicinale CONSOB del 17 Marzo 2017 della delibera n.19850 del 18 gennaio 2017 (documento integrale) con cui si sono sanzionati gli esponenti aziendali dell’intermediario, ivi compreso il responsabile della Funzione Compliance, a seguito di talune irregolarità nella prestazione dei servizi di investimento concernenti in particolare: 1) carenze relative alla profilatura della clientela; 2) carenze relative alla metodologia adottata dall’intermediario per la profilatura dei prodotti finanziari e per la verifica dell’adeguatezza nel periodo; 3) la scarsa efficacia della Funzione di Compliance.

Analogo richiamo è stato formulato dalla CONSOB con delibera n. 19754 del 19 ottobre 2016 (documento integrale) con cui si sono sanzionati gli esponenti aziendali dell’intermediario, ivi compreso il responsabile della Funzione Compliance, a seguito di talune irregolarità dovute a carenze relative alla gestione del conflitto di interessi da parte dell’Intermediario, nell’ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

La CONSOB già in passato era intervenuta per richiamare il rispetto degli obblighi di gestione dei conflitti di interesse, muovendo un rimprovero al responsabile della Funzione Compliance, che aveva disatteso l’obbligo di controllare e valutare costantemente l’adeguatezza e l’efficacia delle procedure (cfr. delibera n.18744 documento integrale).

Con l’entrata in vigore della CRDIV e la conseguente modifica del TUF il sistema sanzionatorio è stato soggetto ad una profonda rivisitazione, che in particolare ha comportato la responsabilità diretta dell’ente, al posto di quella delle persone fisiche, fuori dal caso di comportamenti dolosi.

Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 71 ha ulteriormente modificato il TUF nei profili sanzionatori, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro fino a 5 milioni di euro, ovvero al 10% del fatturato, quando tale importo è superiore a 5 milioni di euro.