Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2017 i Regolamenti delegati ed una Direttiva che integrano il quadro normativo predisposto dalla direttiva 2014/65/UE (MiFID II) e dal regolamento 2014/600/UE (MiFIR) (Link ai documenti).

Si tratta di norme tecniche di regolamentazione (Regolamenti nn. 565-592/2017; Direttiva n. 593/2017) che vanno ad attuare il quadro normativo che disciplina i mercati degli strumenti finanziari, al fine di adeguarlo alle nuove tecniche di negoziazione, alle diverse tipologie di strumenti finanziari negoziati ed ai rischi connessi, per garantire gli investitori e il mercato finanziario contro pratiche abusive.

In particolare, per quanto riguarda la tutela dell’integrità del mercato, sono state emanate le norme che disciplinano l’ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari su mercati regolamentati (Reg. n. 568/2017), la sospensione e l’esclusione dalla negoziazione degli strumenti finanziari e dei derivati connessi (Reg. n. 569/2917). Le disposizioni sono finalizzate a garantire un mercato equo, ordinato ed efficiente. Inoltre, è previsto che i mercati regolamentati debbano stabilire procedure, accessibili agli emittenti e al pubblico, per garantire l\’efficacia dei controlli di conformità.

In materia di trasparenza, vengono emanati i criteri con cui specificare il livello di disaggregazione dei dati relativi alla pre– e post– negoziazione forniti da parte delle sedi di negoziazione  Nello specifico, viene stabilito che i gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione debbano disaggregare i dati per classe di attività, per paese di emissione, per valuta di negoziazione dello strumento finanziario e in funzione della provenienza dei dati da aste giornaliere previste o dall\’attività di contrattazione continua (Reg. 572/2017). Vengono stabilite, inoltre, le informazioni che le imprese di investimento devono pubblicare, distinte per ciascuna classe di strumenti finanziari, al fine di consentire al pubblico e agli investitori di valutare la qualità delle pratiche di esecuzione di ciascuna sede di esecuzione e di sapere quali sono le prime cinque per volume di contrattazioni (Reg. 576/2017).

Sempre in tema di trasparenza, sono stati emanati gli obblighi di disclosure a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati, al fine di assicurare, da un lato, che gli investitori siano adeguatamente informati sul livello reale delle operazioni effettive e potenziali, e garantire, dall’altro,  condizioni di parità tra le sedi di negoziazione nel processo di formazione del prezzo degli strumenti finanziari (Reg. 583/2017).

Per quanto riguarda le nuove tecniche di negoziazione, vengono stabiliti i requisiti organizzativi delle imprese di investimento che effettuano la negoziazione algoritmica. In particolare, i sistemi e i dispositivi di controllo dei rischi utilizzati dalle imprese anzidette, sia che forniscano l\’accesso elettronico diretto, o che agiscano in qualità di partecipanti diretti generali di controparti centrali, dovrebbero essere efficienti, resilienti e dotati di capacità adeguate, tenuto conto della natura, delle dimensioni e della complessità del modello aziendale dell\’impresa di investimento (Reg. 589/2017).

I Regolamenti delegati anzidetti entrano in vigore il 20 aprile 2017 e troveranno applicazione a partire dal 3 gennaio 2018.