La riforma del TUF prevista dallo schema del decreto legislativo contenuta nell’atto del Governo n.331 del 17 ottobre 2025 (documento integrate) di attuazione della cd legge capitali (legge n.21/2024) comporta una revisione del framework normativo degli intermediari del risparmio gestito, con riferimento ai gestori sotto soglia.
Le attuali SGR sottosoglia dovranno scegliere se far parte dei:
– “soggetti registrati” ossia iscritti nel Registro tenuto da Banca d’Italia, con un supervisione light da parte delle Autorità di vigilanza;
– “soggetti autorizzati” ossia iscritti nell’Albo tenuto da Banca d’Italia, sottoposti ad una vigilanza full da parte delle Autorità di vigilanza in quanto classificati come “soggetti abilitati”
Si tratta di una novità rilevante per il sistema normativo italiano che richiede alle attuali SGR sottosoglia di conoscere e comprendere gli impatti delle novità introdotte dallo schema legislativo per poter assumere in modo consapevole delle scelte aziendali con riflessi rilevanti sul piano strategico e organizzativo.
Dai dati di Banca d’Italia risulta che alla fine del 2024 erano presenti 164 gestori di fondi alternativi (GEFIA) di cui 76 SGR sotto soglia (attive però solo 61) pari al 46% del totale dei GEFIA, con una operatività prevalentemente nei comparti del private equity e venture capital.
In particolare, circa tre quarti dei gestori sotto soglia (pari a circa 45 SGR) operava nel comparto del venture capital, gestendo il 50% degli attivi di tutto il settore
Il patrimonio gestito complessivo ammontava alla fine del 2024 a €4,2 miliardi, pari al 2,3% del totale dei GEFIA, con una media di circa €70 milioni per gestore – ben al di sotto, dunque, del limite massimo di €500 milioni consentito dalla AIFMD in assenza di leva finanziaria – e di circa €30 milioni per fondo gestito.
Queste SGR sottosoglia dalle dimensioni molto contenute nei prossimi mesi dovranno scegliere se rimanere tra i “soggetti abilitati” ossia essere un “gestore autorizzato” sottoposto alla vigilanza piena di Banca d’Italia e Consob, oppure fare il downgrade e passare nella categoria dei “gestori registrati” ed essere sottoposti ad una vigilanza più blanda.
Per adottare la scelta migliore occorre innanzitutto che le SGR sottosoglia – tramite l’organo amministrativo (Consiglio di amministrazione, Ad) e l’organo di controllo (Collegio sindacale) – siano adeguatamente informate sulle novità introdotte dal legislatore nazionale.
Per questo risulta essenziale l’erogazione di specifici corsi di formazione agli esponenti aziendali sull’evoluzione della disciplina del risparmio gestito, nonché lo svolgimento di apposite compliance gap analisys (condotte internamente) per valutare l’impatto della riforma sul modello operativo e organizzativo attuale e prospettico della SGR sottosoglia.
In questo contesto Eddystone ha sviluppato dei moduli di formazione che – in attesa del decreto definitivo e dei provvedimenti di Banca d’Italia previsti nel 2026 – trattano la nuova disciplina del risparmio gestito, con particolare riferimento a:
– requisiti minimi di vigilanza applicabili alle SGR sottosoglia (es. esponenti aziendali, RSO, antiriciclaggio, etc.).
– requisiti applicabili ai gestori autorizzati, nel caso in cui le SGR sottosoglia volessero accedere all’Albo dei soggetti autorizzati.

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