In data 16 dicembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto di riforma del Testo Unico della Finanza (documento integrale) finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2024/927 (cd. AIFMD2) che aggiorna il quadro normativo dei FIA e dei gestori (cd. GEFIA).
Lo schema del decreto risulta in discussione presso la commissione Finanze di Camera e Senato. Il testo dovrà essere sottoposto all’ordinario iter parlamentare prima dell’entrata in vigore (attesa per 16 aprile 2026).
Poi sarà previsto un periodo di 6 mesi (ossia entro il 16 ottobre 2026) durante i quali Banca d’Italia e Consob dovranno adottare la disciplina secondaria. AIFMD2 mira a:
1) creare un mercato interno armonizzato per la concessione dei prestiti;
2) rendere agevole l’accesso al credito nell’UE per le imprese;
3) assicurare il presidio dei rischi connessi a tale attività;
4) garantire tutela investitori.
AIFMD2 rinnova la disciplina dei gestori di FIA che investono in crediti introducendo dei requisiti aggiuntivi specifici,
Di seguito le principali novità.
- A) Organizzative
Obbligo per i GEFIA di dotarsi di politiche, procedure e processi per l’erogazione del credito da parte dei FIA gestiti.
- B) Limite di concentrazione
Divieto erogazione a singoli prenditori prestiti superiori al 20% del capitale del FIA quando il prenditore sia una impresa finanziaria o un OICR.
- C) Conflitti di interesse
Divieto di concedere prestiti a gestore, relativo personale, delegati, depositario e delegati, soggetti appartenenti al gruppo del gestore.
- D) Modello Originate to distribute
– divieto di strategia di investimento OTD, totale o parziale;
– obbligo di retention pari al 5% del valore del credito per i crediti erogati e poi trasferiti a terzi.
- E) Credito a consumatori
– consentita l’erogazione di crediti ai consumatori nel rispetto delle norme di tutela in materia di credito ai consumatori.
- F) Forma chiusa o aperta
– prevista la forma chiusa;
– FIA di credito può essere aperto se il gestore è in grado di dimostrare alle Autorità che il sistema di gestione del rischio di liquidità del fondo è compatibile con la sua strategia di investimento e politica di rimborso.
- G) Limite di leva finanziaria
Non può superare:
– 175% per i FIA di credito aperti;
– 300% per i FIA di credito chiusi.
- H) Regime transitorio
I FIA che investono in crediti istituiti prima dell’entrata in vigore della AIFMD2 (15 aprile 2024) sono considerati conformi ai requisiti organizzativi, di leva, concentrazione e conflitto di interessi e alle norme sulla forma (aperta-chiusa) fino al 16 aprile 2029.
Infine AIFMD2 estende il novero di attività esercitabili dai gestori di fondi, includendo:
– amministrazione di benchmark;
– attività di servicing del credito (solo se gestori di FIA), se l’attività è svolta a favore di terzi il gestore dovrà applicare la disciplina NPLD che prevale su AIFMD
– fornire a soggetti terzi gli stessi servizi che svolgono già a beneficio dei fondi (es. ICT, HR, gestione dei rischi) a condizione che eventuali situazioni di conflitto di interesse siano prevenute e gestite.

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