In data 16 dicembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto di riforma del Testo Unico della Finanza (documento integrale) finalizzato al recepimento della direttiva (UE) 2024/927 (cd. AIFMD2) che aggiorna il quadro normativo dei FIA e dei gestori (cd. GEFIA).

Lo schema del decreto risulta in discussione presso la commissione Finanze di Camera e Senato. Il testo dovrà essere sottoposto all’ordinario iter parlamentare prima dell’entrata in vigore (attesa per 16 aprile 2026).

Poi sarà previsto un periodo di 6 mesi (ossia entro il 16 ottobre 2026) durante i quali Banca d’Italia e Consob dovranno adottare la disciplina secondaria. AIFMD2 mira a:

1) creare un mercato interno armonizzato per la concessione dei prestiti;

2) rendere agevole l’accesso al credito nell’UE per le imprese;

3) assicurare il presidio dei rischi connessi a tale attività;

4) garantire tutela investitori.

AIFMD2 rinnova la disciplina dei gestori di FIA che investono in crediti introducendo dei requisiti aggiuntivi specifici,

Di seguito le principali novità.

  1. A) Organizzative

Obbligo per i GEFIA di dotarsi di politiche, procedure e processi per l’erogazione del credito da parte dei FIA gestiti.

  1. B) Limite di concentrazione

Divieto erogazione a singoli prenditori prestiti superiori al 20% del capitale del FIA quando il prenditore sia una impresa finanziaria o un OICR.

  1. C) Conflitti di interesse

Divieto di concedere prestiti a gestore, relativo personale, delegati, depositario e delegati, soggetti appartenenti al gruppo del gestore.

  1. D) Modello Originate to distribute

– divieto di strategia di investimento OTD, totale o parziale;

– obbligo di retention pari al 5% del valore del credito per i crediti erogati e poi trasferiti a terzi.

  1. E) Credito a consumatori

– consentita l’erogazione di crediti ai consumatori nel rispetto delle norme di tutela in materia di credito ai consumatori.

  1. F) Forma chiusa o aperta

– prevista la forma chiusa;

– FIA di credito può essere aperto se il gestore è in grado di dimostrare alle Autorità che il sistema di gestione del rischio di liquidità del fondo è compatibile con la sua strategia di investimento e politica di rimborso.

  1. G) Limite di leva finanziaria

Non può superare:

– 175% per i FIA di credito aperti;

– 300% per i FIA di credito chiusi.

  1. H) Regime transitorio

I FIA che investono in crediti istituiti prima dell’entrata in vigore della AIFMD2 (15 aprile 2024) sono considerati conformi ai requisiti organizzativi, di leva, concentrazione e conflitto di interessi e alle norme sulla forma (aperta-chiusa) fino al 16 aprile 2029.

Infine AIFMD2 estende il novero di attività esercitabili dai gestori di fondi, includendo:

– amministrazione di benchmark;

– attività di servicing del credito (solo se gestori di FIA), se l’attività è svolta a favore di terzi il gestore dovrà applicare la disciplina NPLD che prevale su AIFMD

– fornire a soggetti terzi gli stessi servizi che svolgono già a beneficio dei fondi (es. ICT, HR, gestione dei rischi) a condizione che eventuali situazioni di conflitto di interesse siano prevenute e gestite.