In data 25 settembre 2025 la Commissione Europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2025/0276 (documento integrale) nei confronti dell’Italia (oltre ad altri 10 Pesi) per il mancato recepimento dell’art. 74 della direttiva UE 2024/1640 del 31 maggio 2024, (cd. VI Direttiva Antiriciclaggio) con riguardo all’accesso al registro nazionale dei titolari effettivi, il cui termine di recepimento è scaduto lo scorso 10 luglio 2025, mentre il termine di recepimento generale della direttiva è fissato al 10 luglio 2027.
In data 2 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha comunicato (documento integrale) di aver approvato, in esame preliminare, lo schema del decreto legislativo di modifica del D.lgs. 231/2007 (cd. Decreto Antiriciclaggio) per recepire l’articolo 74 della VI Direttiva (documento integrale).
Lo schema del decreto interviene sull’articolo 21 del decreto antiriciclaggio modificando la disciplina che riguarda l’accesso alla sezione del registro delle imprese dove si conservano le informazioni relative ai titolari effettivi delle persone giuridiche (cd. registro dei titolari effettivi).
In dettaglio, si esclude il pubblico generico dalla consultazione del registro dei titolari effettivi, come recita attualmente l’articolo 21 del decreto antiriciclaggio, limitando tale possibilità agli altri soggetti qualificati già individuati dall’articolo 21, comma 2 e ai soggetti privati, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.
I soggetti qualificati cui è consentito l’accesso sono i seguenti:
– il Ministero dell’economia e delle finanze, le Autorità di vigilanza di settore, l’UIF, la Direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza che opera attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria;
– la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
– l’autorità giudiziaria;
– le autorità preposte al contrasto dell’evasione fiscale
– i soggetti obbligati (es. banche, SIM, SGR, finanziarie, etc.), a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell’adeguata verifica, previo accreditamento e dietro pagamento dei diritti di segreteria.
Per l’accesso del pubblico è, inoltre, necessario soddisfare le seguenti condizioni:
– la conoscenza della titolarità effettiva deve essere indispensabile per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata;
– il soggetto deve dimostrare evidenze concrete e documentate della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale.
L’interesse all’accesso deve essere diretto, concreto e attuale.
I soggetti possono anche essere anche enti rappresentativi di interessi diffusi (quali le associazioni). In tale caso, è richiesto che l’interesse all’accesso non coincida con l’interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata.
Si precisa che l’operatività del registro dei titolari effettivi risulta attualmente sospesa, per effetto di ordinanze del Consiglio di Stato del 17 maggio e del 15 ottobre 2024, con cui lo stesso Consiglio di Stato, sulla base di un’azione giudiziaria promossa da alcune associazioni di categoria del settore fiduciario, ha rinviato alla Corte di giustizia dell’UE la questione della comunicazione e accesso dei dati del registro dei titolari effettivi di trust e istituti giuridici affini.

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